La riforma delle pensioni è una delle novità più rilevanti degli ultimi mesi. Dopo la pubblicazione in G.U. della legge 214/11 sono stati tanti i dissapori dei lavoratori, ma anche e soprattutto i dubbi in merito all’art. 24 che prevede nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Così l’INPS ha deciso di rilasciare una circolare che riassumesse i cambiamenti introdotti dalla riforma, spiegandone i punti in maniera dettagliata.
In particolare vengono illustrate le novità per pensioni di vecchiaia; pensioni anticipate; casi di esclusione dalla riforma delle pensioni; lavoratori stranieri; totalizzazione; prestazioni INPS; fondi speciali; contributo di solidarietà; Super INPS (dove sono confluiti INPDAP ed ENPALS); modalità di presentazione delle domande.
La manovra di fine anno ha lo scopo di mettere in campo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, rispondendo agli impegni presi con l’Unione europea. In questo la spesa previdenziale ricopre un ruolo cruciale incidendo sul prodotto interno lordo.
Così il Governo ha definito una riforma delle pensioni puntando a garantire «equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli»; flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici; adeguamento alle speranze di vita; «semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali».
INPDAP ed ENPALS
In attesa dell’emanazione di appositi decreti interministeriali gli iscritti degli Enti soppressi, le le domande di prestazioni vanno depositate presso le rispettive strutture territoriali di INPDAP e ENPALS.
Pensioni di anzianità
Nella circolare l’INPS chiarisce che coloro che per coloro che hanno conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 è possibile andare in pensione se: hanno conseguito, a qualsiasi titolo, l’anzianità contributiva minima pari a 35 anni, oppure se non hanno raggiunto i 62 anni di età abbiano accettato una decurtazione della propria pensione, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento.
Pensione di vecchiaia
Le pensioni di vecchiaia sono regolate dall’art. 24, commi 6 e 7. Chi ha conseguito l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 2012 potrà andare in pensione solamente se si tratta di:
- lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;
- lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.;
- lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata.
Viene poi chiarito che «il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato».
Pensione anticipata
I lavoratori iscritti al Fondo volo «possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni», a patto però che si siano conseguiti 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo.
Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
La riforma delle pensioni Fornero ha abolito le finestre mobili (art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), pertanto per chi matura i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti ed è stata presentata la domanda.
Casi di esclusione dalla riforma delle pensioni
Alcune categorie di lavoratori risultano esclusi dalla riforma delle pensioni e possono far riferimento alla normativa previgente. È il caso di coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, delle lavoratrici in regime sperimentale, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e degli esodati 2011.
Nei limiti delle risorse prestabilite trovano applicazione, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, le disposizioni previgenti anche per:
- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.