Numerose le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro del governo Renzi, il cosiddetto Jobs Act, tra le quali anche quelle in tema di limiti e modalità di gestione del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato da parte di appositi enti, come agenzie specializzate, ad un’impresa privata, anche denominato staff leasing.
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Contratto di somministrazione
Il decreto di riordino dei contratti attuativo del Jobs Act, al Capo IV articoli dal 30 al 40 ricorda che:
“Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing n.d.r.) o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
Novità
Quindi il decreto legislativo stabilisce la soppressione delle causali e un ampliamento del campo di applicazione dell’istituto contrattuale, esteso a qualunque settore, senza necessità di fornire indicazione alcuna in contratto e per il reperimento di qualunque professionalità. Al contempo viene introdotto un limite percentuale al suo utilizzo, pari al 20% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa utilizzatrice.
Sanzioni
Nell’eventualità in cui il datore di lavoro sfori tale limite, sarà applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250, ma non scatterà alcuna conversione automatica del contratto da determinato a indeterminato. Nel caso in cui manchi la forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro, lo stesso è da ritenersi nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
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CCNL
Alla contrattazione collettiva viene lasciata la possibilità di stabilire regole diverse da quelle contenute nel Jobs Act.
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