Congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino, estensione a tutti i lavoratori della possibilità di utilizzo di questi congedi su base oraria, congedo di maternità più flessibile, potenziamento congedo di paternità, novità sul telelavoro, congedo per donne vittime di violenza di genere: sono le principali misure previste dal decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione vita lavoro, approvato in via definitiva dal Cdm dell’11 giugno. Attenzione: la maggioranza delle misure previste (ad esempio, quelle sui congedi parentali) sono valide in via sperimentale per il solo 2015, per essere evetualmente prorogate saranno necessari nuovi provvedimenti, completi di copertura finanziaria. Fatte queste premesse, riepiloghiamo brevemente le misure previste dal decreto conciliazione vita lavoro, che attua i commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge delega di Rifoma del Lavoro, (il Jobs Act), legge 183/2014.
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Congedo parentale
E’ uno dei capitoli su cui si concentrano i maggiori cambiamenti. Innanzitutto, i genitori possono chiedere il congedo parentale per i primi 12 anni di vita del figlio, non più solo per i primi otto. Il congedo parentale prevede una retribuzione al 30% dello stipendio, può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi dai due genitori (oppure 11 nel caso in cui il padre prenda almeno tre mesi). La modifica è contenuta nell‘articolo 7 del decreto, lettera a.
Passa da otto a dodici anni di vita del figlio anche il congedo dei genitori di bambini portatori di handicap che può durare fino a tre anni (compresi i dieci mesi ordinari).
Modifiche anche in materia di retribuzione (pari al 30% dello stipendio), che è dovuta se il congedo è goduto entro i primi sei anni di vita del figlio, con un raddoppio del precedente termine di tre anni.
Estesa a tutti i lavoratori la possibilità di richiedere il congedo parentale a ore, anche se il contratto collettivo non lo prevede. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello di inizio del congedo parentale. Non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. La comunicazione all’azienda va effettuata con un preavviso non inferiore a cinque giorni (prima, il minimo era fissato a 15 giorni) indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è invece di due giorni.
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Maternità
In caso di nascita prematura, la lavoratrice può aggiungere i giorni di maternità non goduti prima del parto a quelli successivi alla nascita, anche se la somma totale supera i cinque mesi (prima invece questo tetto non era superabile). E’ possibile sospendere la maternità nei primi tre mesi successivi al parto in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, una sola volta per ogni figlio, presentando apposita certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
La lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità anche se durante il congedo interviene licenziamento per giusta causa (prima, il diritto all’indennità era garantito solo in caso di cessaizone attività o scadenza del contratto).
Nessun preavviso per la lavoratrice che si dimette nel periodo in cui è tutelata dal licenziamento (il primo anno di vita del bambino), stesso discorso per il padre che prende il congedo di maternità al posto della madre (nei casi in cui è previsto, quindi grave malattia o decesso).
In materia di congedo di paternità al posto della madre c’è l’estensione anche ai casi in cui la madre, o il padre, o entrambi, siano lavoratori autonomi. Infine, il congedo per i periodi di residenza all’estero in caso di adozioni internazionali può essere preso dal padre anche se la madre non è una lavoratrice.
Infine, novità per lavoratrici autonome e libere professioniste. Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS prendono l’indennità anche se le aziende non hanno versato i contributi previdenziali. E’ istituita una Gestione Separata INPS per le lavoratrici autonome che scelgono l’adozione internazionale e non hanno altre forme di previdenza obbligatorie, che versa un’indennità per i primi cinque mesi di ingresso del minore in famiglia (ci vorrà apposito decreto ministeriale). Le libere professioniste precepiscono l’indennità di maternità, anche in caso di adozione o affidamento, con le stesse regole previste per le lavoratrici dipendenti (prima c’erano invece paletti diversi).
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Telelavoro
Qui in pratica c’è una facilitazione per i datori di lavoro che utilizzano il telelavoro per andare incontro alle esigenze di conciliazione vita lavoro, escludono i lavoratori ammessi al telelavoro dai limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti per l’applicazioni di particolari mormative e istituti. Anche questa è una norma non vicnolata alla sperimentazione 2015, ma definitiva.
Donne vittima di violenza di genere
Previsto un congedo di tre mesi per le donne vittime di violenza di genere che seguono specifici percorsi di protezione. Questo congedo è utilizzabile dalle lavoratrici del pubblico e del privato, con l’esclusione del lavoro domestico. Per le collaborazioni coordinate e continuative, c’è il diritto alla sopensione del contratto, sempre per un massimo di tre mesi, nel periodo del percorso di protezione.