Il passaggio dall’ASpI alla NASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego prevista dalla Riforma Ammortizzatori Sociali del Jobs Act, comporta modifiche al calcolo del beneficio a favore dei lavoratori vicini alla pensione che si dimettono con gli incentivi all’esodo previsti dalla Riforma del Lavoro (legge 92/2012). Lo comunica l’INPS, con messaggio 3096/2015.
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In pratica, i lavoratori che presentano domanda per incentivi all’esodo a partire dal primo maggio 2015, hanno il beneficio calcolato con le regole previste per la NASpI (quindi, sugli ultimi quattro anni), mentre per tutte le domande precedenti valgono le vecchie regole (che prendono a riferimento le retribuzioni degli ultimi due anni). La precisazione riguarda il metodo con cui si calcola la contribuzione figurativa.
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La legge (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 92/2012, modificata dalla legge 221/2012), riconosce ai lavoratori a cui mancano meno di quattro anni alla pensione, dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti, una forma di prepensionamento per cui l’INPS riconosce loro un assegno pari a quello della pensione piena, pagato dal datore di lavoro. Ricordiamo che si tratta di uno strumento attivabile solo sulla base di specifico accordo sindacale, nell’ambito di procedure di ristrutturazione aziendale.
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La norma prevede che la contribuzione figurativa si calcoli con le stesse regole previste per l’ASpI nei caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa). Quindi: contributi proporzionati alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Dallo scorso primo maggio, però, l’ASpI è sostituita dalla NASpI, in base al decreto di Riforma Ammortizzatori Sociali attuativo del Jobs Act. E il calcolo della contribuzione figurativa NASpI è diverso, prevedendo come riferimento l’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, sempre diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.
La conseguenza di questa evoluzione normativa è che coloro che presentano domanda di incentivo all’esodo dopo il primo maggio 2015 calcolano la contribuzione figurativa con le nuove regole. Nel caso in cui invece la domanda sia stata presnetata prima, il calcolo non subisce cambiamenti, nel senso che continua a essere effettuato, per l’intero periodo in cui spetta il beneficio, sulla base dell’imponibile degli ultimi due anni. C’è anche un’altra precisazione importante dell’INPS, che recepisce le indicazioni già espresse dal ministero del Lavoro: la contribuzione figurativa per chi sceglie questi incentivi all’esodo resta piena, senza applicare i massimali previsti per la NASpI. (Fonte: messaggio INPS 3096/2015).