La domanda per ottenere l’indennità per collaboratori disoccupati DIS-COLL va presentata esclusivamente in via telematica a partire dall’11 maggio, fino a questa data si può fare richiesta anche con modello cartaceo o via PEC: tutti i dettagli sulla DIS-COLL, introdotta dalla Riforma Ammortizzatori Sociali attuativa del Jobs Act (il decreto 22/2015), sono contenuti nella circolare applicativa INPS 83/2015. L’indennità spetta a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che perdono involontariamente il lavoro, sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non pensionati e senza partita IVA. Sono esclusi i sindaci e gli amministratori di società.
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I requisiti sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica la cessazione del rapporto oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (646,50 euro). L’INPS precisa che lo stato di disoccupazione dev’essere comprovato e accompagnato da dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedente e immediata disponibilità. Altro requisitio: il disoccupato deve partecipare alle eventuali iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale proposte dai servizi per l’impiego.
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Calcolo e misura dell’indennità
La base di calcolo è rappresentata dall’imponibile ai fini previdenziali dell’anno in cui si è verificata l’interruzione del rapporto di lavoro e all’anno solare precedente, diviso per i mesi di contribuzione (o frazioni di essi). Significa che l’imponibile previdenziale va diviso per un numero di mesi corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento, calcolando anche le frazioni di mese. L’indennità è pari al 75% del reddito così calcolato, nel caso in cui questa sia inferiore a 1.195 euro, mentre se la cifra è più alta busogna aggiungere il 25% della differenza fra reddito medio mensile e importo di 1.195 euro. Il tetto massimo dell’indennità per i collaboratori disoccupati è pari a 1300 euro per il 2015.
Durata della prestazione
Il disoccupato percepisce l’indennità per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, per un massimo di sei mesi. Non vengono calcolati periodi che hanno eventualmente già dato luogo a una prestazione. Nel caso in cui la prestazione si interrompa, i mesi non goduti possono invece essere conteggiati per una successiva domanda. Non sono previsti contributi figurativi.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata all’INPS, eclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno dall’interruzione del rapporto, o dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di maternità o degenza ospedaliera, il termine decorre dalla data di cessazione della relativa indennità. Se la maternità o la degenza indennizzabile avviene nel periodo dei 68 giorni dalla cessazione del rapporto, il termine resta sospeso per il periodo relativo.
Esempio: se il rapporto di collaborazione termina il 31 maggio 2015, e la maternità va dal primo luglio al primo dicembre 2015, durante questo periodo il termine per la presentazione della domanda rimane sospeso, riprende a decorrere il 2 dicembre e scade l’8 gennaio 2016.
Attenzione: l’INPS renderà disponibile il servizio di presentazione telematica a partire dall’11 maggio 2015, fino a questa data vengono accettate anche domande in forma cartacea (presentate direttamente o tramite patronato), utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’istituto di previdenza (sezione “Moduli”, “Prestazioni a sostegno del reddito”), oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente (l’indirizzo si trova sul sito INPS alla Sezione “Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”). Non è invece dispnibile, in questa fase di transizione fino all’11 maggio, il Contact Center.
Altra precisazione importante: per le collaborazioni cessate fra il primo gennaio 2015 e la pubblicazione della circolare applicativa INPS, i 68 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare, quindi dal 27 aprile 2015. La prestazione viene poi corriposta con rfierimento all’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La DIS-COLL sostituisce la precedente Una Tantum CoCoPro 2014, e di consgeuenza le eventuali domande per la precedente indennità presentate nel corso del 2015 verranno trattate come domande di DIS-COLL.
Nuova attività lavorativa
Se il disoccupato si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a cinque giorni, sospende per il relativo periodo il trattamento, se invece la nuova occupazione è più lunga decade dall’indennità. Nel caso in cui il beneficiario dell’indennità per collaboratori disoccupati intraprenda un’attività autonoma, di impresa individuale, o parasubordinata, con reddito annuo inferiore al limite per lo stato di disoccupazione, effettua comunicazione all’INPS entro 30 giorni. In questo caso la DIS COLL viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. Se durante questo periodo cambia il reddito dichiarato, va presentata una nuova comunicazione all’INPS, che provvederà a rideterminare l’indennità spettante.
Se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario dovrà autocertificare all’INPS quando guadagnato entro il 31marzo dell’anno successivo, pena la restituzione dell’indennità precepita.
Infine, per il beneficiario che svolge anche lavoro accessorio, l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.
Cause di decadenza
- perdita dello stato di disoccupazione;
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS- COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
(Fonte: circolare INPS 83/2015)