L’aumento contrattuale di 85 euro, novità in materia di contratto a tempo determinato, flessibilità di orario, apprendistato: sono le principali caratteristiche del rinnovo del CCNL Commercio, in vigore dal primo aprile 2015 al 31 dicembre 2017. Il contratto è controfirmato da Confcommercio e Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs, ovvero le sigle confederali di settore, e si applica a circa 3 milioni di lavoratori del terziario, commercio, distribuzione e servizi.
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L’aumento salariale è pari a 85 euro per il quarto livello, erogati in cinque tranche (aprile e novembre 2015, giugno e novembre 2016, agosto 2017). L’aumento va parametrato di conseguenza per gli altri livelli contrattuali: in pratica per un quadro è pari a 147 euro, mentre per un impiegato di settimo livello è di 59 euro.
E’ poi previsto un elemento economico di garanzia per le aziende che non applicano contratti di secondo livello, pari a 90 euro per le imprese sopra i dieci dipendenti e a 80 euro per quelle sotto questa soglia. Verrà versato con la busta paga di novembre 2017, in proporzione alla prestazione lavorativa effettuata nel triennio di validità del CCNL Commercio. Le somme sopra indicate riguardano il terzo e quarto livello, e sono riparametrate per gli altri livelli di inquadramento. In pratica, quadri e impiegati di primo e secondo livello prendono 95 euro nelle imprese fino a dieci dipendenti e 105 euro in quelle di dimensioni superiori, mentre gli impiegati dal quinto al settimo livello prendono rispettivamente 65 e 75 euro.
Per gli operatori di vendita, l’aumento da rinnovo contrattuale è pari a 80 euro per la prima categoria e 67 euro per la seconda, mentre l’elemento economico di garanzia è rispettivamente di 76 oppure 85 euro (per le imprese sotto o sopra i dieci dipendenti), e di 63 o 71 euro.
Quanto al tempo determinato, vengono recepite le novità contenute nel Jobs Act, è previsto che non si possa superare il 20% dei contratti aziendali, con regole diverse per le imprese più piccole:
- singole unità produttive fino a 15 dipendenti: quattro contratti a termine;
- singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti: sei contratti a termine;
- unità produttive fino a 15 dipendenti: massimo sei contratti fra tempo determinato e somministrazione.
Non ci sono limitazioni quantitative nel caso di contratti a tempo determinato nelle località turistiche. C’è poi un contratto a termine agevolato per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, come i disoccupati di lunga durata: è un contratto di 12 mesi, con i primi sei mesi con un sotto-inquadramento di due livelli e altri sei mesi mesi con un sotto-inquadramento di un livello. Questi contratti a termine sono esclusi dai tetti massimi sopra esposti.
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Fra le altre novità, segnaliamo la flessibilità di orario: l’azienda può chiedere prestazioni fino a 44 ore settimanali (l’orario normale è di 40 ore), per 16 settimane all’anno, da recuperare nei successivi 12 mesi. Infine, per gli apprendisti, si possono effettuare nuove assunzioni in caso di stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti. Il numero massimo di apprendisti, nelle imprese sopra i 10 lavoratori, non può superare il rapporto di due terzi del totale della forza lavoro.