Il lavoratore che perde il lavoro per licenziamento disciplinare oppure che accetta l’offerta economica proposta dal datore di lavoro in sede di procedura di conciliazione volontaria prevista dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015 ha diritto alla NASpI: lo chiarisce l’interpello 13/2015 del ministero del Lavoro, che risponde a specifico quesito posto dalla Cisl. Il sindacato chiedeva se i due casi di licenziamento per motivi disciplinari e di procedura di conciliazione possano essere ricompresi fra quelli di perdita involontaria dell’occupazione che danno diritto alla nuova assicurazione per l’impiego (che in base al Dlgs 22/2015, dal prossimo primo maggio sostituisce l’ASpI).
=> Riforma ammortizzatori: differenze fra ASpI e NASpI
Il punto è l’articolo 3 del Dlgs 22/2015 (il decreto applicativo del Jobs Act sui nuovi ammortizzatori sociali) in base al quale la NASpI è riconosciuta a coloro che perdono involontariamente l’occupazione, siano in stato di disoccupazione, abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Il ministero chiarisce che, non essendo previste ipotesi di esclusione dalla norma, anche il licenziamento disciplinare è da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro licenziamento, con conseguente diritto alla NASPI. Si ricorda che un’analoga interpretazione, riferita all’ASpI, era già stata fornita con l’interpello 29/2013. Il licenziamento disciplinare non può considerarsi come forma di disoccupazione volontaria, essendo un provvedimento che dipende dall’esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro, e che non a caso può essere impugnato dal lavoratore.
=> Licenziamento: quando è possibile con il nuovo articolo 18
Per quanto riguarda la procedura di conciliazione, prevista dall‘articolo 6 del Dlgs 23/2015 (il decreto sempre applicativo della Riforma del Lavoro che introduce il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti), è una forma di patteggiamento per cui il lavoratore licenziato accetta un’indennità compresa fra le due e le 18 mensilità e rinuncia all’impugnazione del licenziamento. Anche qui, il ministero ritiene possibile riconoscere al lavoratore che accetta quest’offerta il trattamento indennitario della NASpI, in considerazione del fatto che la procedura di conciliazione non cambia il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento. Si tratta, quindi, di un caso di disoccupazione involontaria.
=> Licenziamento e conciliazione: le novità del Jobs Act
(Fonte: Interpello 13/2015 ministero del Lavoro)