L’INPS spiega come si calcola l’assegno applicando il tetto pensioni previsto dalla Legge di Stabilità ai trattamenti che dal 2012 conteggiano le quote maturate con il contributivo: le regole sono dettagliate nella circolare n. 74/2015, relativa alle novità previdenziali inserite in Legge di Stabilità (tetto pensioni, niente penalizzazioni pensioni anticipate).
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Normativa
Il riferimento normativo, per il tetto pensioni, è il comma 707 della legge 190/2015 (la manovra economica). Prevede che l’importo complessivo della pensione non possa essere più alto di quello che risulterebbe dal calcolo con il sistema retributivo (quindi, in pratica, stabilisce un tetto massimo pari all’80% dell’ultimo stipendio). La circolare INPS chiarisce che la norma riguarda lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avessero già un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. In base a quanto previsto dalla Riforma Fornero delle pensioni di fine 2011, questi lavoratori restando al lavoro oltre il 2012 conteggiavano le quote di pensione maturata con il sistema contributivo, mentre ai periodi precendenti continuava ad applicarsi il sistema retributivo. Questa norma provocava una sorta di distorsione, con pensioni che in virtù del doppio calcolo (retributivo + contributivo dal 2012) risultavano alla fine più alte rispetto a quelle che sarebbero maturate applicando il semplice calcolo retributivo.
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Calcolo pensione
Adesso, la norma cambia e l’importo massimo della pensione resta quello del retributivo. Ma come si effettua il calcolo? Il meccanismo, che non è semplice, viene spiegato nella circolare INPS. Bisogna mettere a confronto due diverse operazioni, e alla fine scegliere quella da cui risulta la cifra minore. Ecco i due sistemi di calcolo da raffrontare:
- calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
- calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.
Se dal calcolo misto risulta una cifra più bassa, questa continuerà a essere la pensione accreditata, se invece l’importo più basso risulta dal calcolo interamente retributivo, quest’ultimo corrisponderà al versamento. Significa che le pensioni che rientrano in quest’ultimo caso, di fatto, dal primo gennaio di quest’anno subiscono una decurtazione rispetto all’importo liquidato precedentemente.
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Per il calcolo della pensione con il retributivo, ci sono alcune differenze rispetto al “vecchio” sistema (in vigore fino al 2011), che riguardano esclusivamente il limite massimo di anzianità contributiva. L’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, incrementata con quella che il lavoratore matura fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. I limiti per il diritto alla prestazione nel 2015 sono i seguenti: 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata.(Fonte: circolare INPS 74/2015).