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Disoccupazione ASpI e Mini-ASpI: sospensione, cumulo e decadenza

di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Marzo 2015
Aggiornato 9 Aprile 2015 07:39

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Effetti sulle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI di un nuovo lavoro, i tre casi possibili: sospensione, cumulo, decadenza, il messaggio INPS.

Ecco in quali casi la disoccupazione ASpI o la mini ASpI possono cumularsi con un nuovo lavoro, oppure essere sospese, o ancora decadono perché si considera cessato lo stato di disoccupazione: tutti i chiarimenti sono forniti dall’INPS, con messaggio 2028 del 19 marzo 2015. Vediamo cosa prevede, ricordando che ASpI e mini ASpI dal prossimo primo maggio saranno sostituite dalla nuova NASpI, introdotta dal decreto Ammortizzatori Sociali attuativo del Jobs Act. In pratica, l’INPS analizza nel dettaglio quali sono gli effetti sulle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di un nuovo contratto subordinato.

=> Riforma ammortizzatori: differenze fra ASpI e NASpI

ASpi

Per quanto riguarda l’assicurazione per l’impiego ASpI, Vengono presentati tre diversi casi, eccoli:

  • un assicurato, in corso di fruizione dell’indennità, si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e con reddito superiore al minimo escluso da imposizione fiscale (8mila euro all’anno rica): si applica la sospensione della prestazione ASpI con le modalità di cui al comma 15 dell’art. 2, legge n. 92 del 2012 (quindi, fino a un massimo di sei mesi);
  • l’assicurato si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi, sempre con reddito superiore al minimo escluso da imposizione: decade dalla prestazione perché perde lo stato di disoccupazione (ai sensi del combinato disposto dalla lettera a, comma 1, dell’articolo 4 del d.lgs. 181 del 2000, e dell’articolo 2, comma 40, lettera a, della legge 92 del 2012);
  • l’assicurato si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con reddito annuale inferiore al minimo escluso da imposizione, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione: in questo caso, il lavoratore continua a percepire l’ASpI, che viene ridotta in misura che dipende dallo stipendio, applicando l’articolo 2, comma 17, della legge 92/2012. Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro un mese dall’assunzione. Se non lo fa, perde il diritto al cumulo, e se il contratto dura meno di sei mesi si applica la sospensione è dell’ASpI, se è superiore interviene la decadenza.

Mini-ASpI

Per quanto riguarda la mini-ASpI, le regole sono le seguenti:

  • un assicurato, in corso di fruizione della mini-ASpI, si rioccupa con contratto subordinato per un periodo pari o inferiore a cinque giorni e con reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione: viene sospesa la mini-ASpI per un massimo di cinque giorni (comma 23, articolo 2, legge 92/2012);
  • l’assicurato si rioccupa con rapporto subordinato per più di cinque giorni e con reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione: decade dalla prestazione, perché termina lo stato di disoccupazione;
  • l’assicurato si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a cinque giorni, o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con reddito annuale inferiore al minimo escluso da imposizione, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione: continua a percepire la mini-ASpI, ridotta a seconda della retribuzione che percepisce. Anche qui, deve comunicare all’INPS entro un mese dall’assunzione il nuovo lavoro.

=> Leggi anche la Guida alla trasformazione ASpI in mobilità

ASpI e part-time

Se il lavoratore con due contratti di lavoro part-time cessa da uno dei due rapporti di lavoro con modalità che danno diritto all’indennità, e percepisce uno stipendio (relativo al contratto ancora in essere), inferiore al minimo per l’imposizine fiscale, può presentare domanda di ASpI o mini-ASpI, cumulando l’indennità con il reddito.