In pratica, insieme all’eliminazione delle collaborazioni coordinate e continuative e a progetto prevista dal decreto di Riforma Contratti attuativo del Jobs Act, c’è anche una sanatoria tombale per le imprese che regolarizzano nel corso del 2015 i Co.co.pro. e le “false partite IVA”. È contenuta nell’articolo 48 del decreto approvato lo scorso 20 febbraio dal Governo che contiene il nuovo “Testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle masnioni”, in attuazione della legge 183/2014 (la legge delega di Riforma del Lavoro, ovvero il Jobs Act).
=> Jobs Act: trasformazione dei contratti parasubordinati
Il concetto è stato ribadito dai tecnici del Ministero del Lavoro nel corso del Videoforum lavoro sul Jobs Act organizzato da Consulenti del Lavoro e Italia Oggi lo scorso 13 marzo. L’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori comporta l’estinzione di tutte le eventuali violazioni fiscali, e anche contributive e assicurative, relative al rapporto di lavoro regolarizzato. In pratica, una sanatoria tombale in piena regola.
Nel dettaglio, il decreto prevede che l’agevolazione si applichi ai datori di lavoro che procedano nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2015 «alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA» che rispettino le seguenti condizioni:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Attenzione: la sanatoria non scatta nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo che sono già state accertate violazioni in seguito ad attività ispettiva.
È opportuno fornire una precisazione sull’entrata in vigore del decerto: al momento, il provvedimento è stato approvato dal Governo, in attuazione della legge delega, ma non è definitivo. Deve passare dal vaglio delle commissioni parlamentari, il cui esame è sostanzialmente consultivo (quindi l’ultima parola spetterà comunque al Governo). Solo al termine di questo iter, che si prevede possa durare un paio di mesi, il decreto sarà approvato definitivamente, entrando in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
=> Riforma contratti: quali cambiano, restano o spariscono
Nel corso del Videoforum Lavoro sul Jobs Act i tecnici hanno fornito anche un’altra precisazione relativa alla Riforma dei Contratti, sempre sulle collaborazioni, questa volta riferita all’articolo 47 del decreto. Come è noto, è previsto che dal primo gennaio 2016 questi contratti vengano aboliti, quindi le imprese non potranno più assumere Co.co.co e Co.co.pro, con una serie di eccezioni (professionisti iscritti all’Albo, componenti di organi di amministrazione e controllo, collegi e commissioni delle società, prestazioni a fini istituzionali per società dilettantistiche, casi regolamentati da accordi collettivi nazionali di lavoro).
=> Collaborazioni a progetto addio
Per il resto, la norma stabilisce che si applichi un contratto di lavoro subordinato in tutti i casi in cui la collaborazione si concretizzi in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La precisazione rigurda in particolare il concetto di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, che intende definire le ipotesi in cui l’apporto di attrezzature e materiali sia assente o irrilevante”. (Fonte: Videoforum Lavoro sul Jobs Act)