Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015) il Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act che dà il via al nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, entrato ufficialmente in vigore dal 7 marzo 2015. Questo significa che la nuova normativa si applica a tutti i contratti stipulati dal 7 marzo 2015 in poi. Ricordiamo che, però, il nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo introdotto dal Jobs Act riguarda solo le nuove assunzioni, mentre per i rapporti di lavoro già in essere al 7 marzo 2015 resta valido il vecchio contratto. Insieme al contratto a tutele crescenti ad entrare in vigore è anche la riforma degli ammortizzatori sociali e l’addio al vecchio articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
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Nonostante il parere positivo dell’UE e le promesse di Renzi di rilancio dell’occupazione e dei consumi, il contratto a tutele crescenti, che porta con sé l’abolizione del diritto al reintegro in caso di licenziamento per motivi economici anche se illegittimi, continua a non piacere ai sindacati che lanciano l’allarme sul rischio di licenziamenti a catena.
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Calcoli su indennizzi e assunzioni agevolate
Secondo uno studio della UIL il rischio sarebbe legato alla combinazione tra lo sconto sui contributi a carico delle imprese per i primi tre anni di assunzione e l’abolizione dell’articolo 18. Gli indennizzi previsti dal contratto a tutele crescenti sarebbero infatti di molto inferiori agli sgravi fiscali previsti dalla Legge di Stabilità per chi assume. Se questo da una parte incentiverà l’occupazione dall’altra lascerà le aziende libere di licenziare, anche senza giusta causa, dopo tre anni. Nel caso in cui il datore di lavoro assumesse un lavoratore nel 2015 e lo licenziasse a fine anno il saldo risulterebbe positivo di circa 4.390 euro medi. Licenziandolo invece dopo 3 anni il saldo positivo salirebbe a 13.190 euro. Questo considerando uno stipendio medio di 22 mila euro lordi/anno (1.692 euro lordi/mese), con uno sgravio contributivo a favore dell’azienda di circa 6.390 euro. In generale gli ipotetici benefici per i datori di lavoro potrebbero variare dai 763 euro ai 5 mila euro se si licenzia entro il primo anno, mentre se si licenzia alla fine dei 3 anni i benefici variano dai 12 ai 15 mila euro. (Fonti: Studio UIL e GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015).