Non c’è solo l’eliminazione di alcuni vincoli alla portabilità dei fondi pensione nel Ddl Concorrenza approvato dal Governo lo scorso 20 febbraio, in materia di previdenza complementare c’è anche una possibilità di ottenere con maggior anticipo rispetto a prima la pensione integrativa in caso di perdita del lavoro: in pratica, vengono dimezzati i tempi, portando da 48 a 24 mesi il periodo di inoccupazione che consente di ottenere la pensione integrativa in anticipo. Non solo: e’ stato portato a dieci anni (prima erano cinque) l’anticipo rispetto alla maturazione della pensione obbligatoria di appartenenza.
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Le modifiche sono contenute nell’articolo 15 del Ddl Concorrenza, che va a modificare il comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 252/2005 (il decreto sui fondi pensione). In parole semplici, i disoccupati di lunga durata (da almeno 24 mesi, non più 48), possono chiedere al fondo di avere la pensione integrativa con dieci anni di anticipo rispetto a quando matureranno il diritto alla pensione vera e propria, quella versata dall’ente previdenziale obbligatorio di appartenenza. Ecco, cosa dice precisamente la norma (il nuovo comma 4 del sopra citato articolo 11):
Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza».
Come spiegato nella norma, questa forma di pensione anticipata integrativa versata dal fondo pensione va richiesta dall’iscritto, che può quindi scegliere se attivare lo strumento oppure continuare a versare i contributi al fondo pensione. Ricordiamo che la legge sui fondi pensione prevede anche la possibilità di ottenere il diritto alla prestazione dopo almeno cinque anni di versamenti, al momento in cui si acquisisce il diritto di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza.
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Per quanto riguarda la portabilità, la novità prevista dal Ddl Concorrenza è rappresentata dall’eliminazione del vincolo, prima esistente, rappresentato da eventuali modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. In pratica, dopo due anni di permanenza in un fondo, si può trasferire la propria posizione senza che possano esserci più limitazioni previste da accordi o contratti collettivi. E’ stata quindi ampliata la portabilità dei fondi pensione. Tecnicamente, la lettera d del comma 1 dell’articolo 15 modifica l’articolo 14, comma 6, del Dlgs 252/2005, eliminando l’ultimo periodo, quello relativo appunto alla possibilità di prevedere diverse modalità da parte dei contratti collettivi.
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La legge sulla Concorrenza amplia anche la platea dei lavoratori che possono iscriversi ai fondi pensione. Le forme collettive regolamentate dal comma 1 dell’articolo 3 e dall’articolo 20 del decreto sui fondi pensione che operano secondo il principio della contribuzione definita sono aperte anche a soggetti aderenti ad una o piu categorie fra quelle elencate nell’articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, ovvero dipendenti pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, soci di cooperative, casalinghe. Tecnicamente, viene introdotto uno specifico comma 3-bis all’articolo 3 del decreto sulla previdenza complementare. (Fonte: il Ddl Concorrenza)