Divieto di pignoramento della pensione oltre il minimo necessario per vivere in maniera adeguata. A stabilirlo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24536 depositata il 18 novembre 2014) in cui riprende l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 506 del 2002). L’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, inoltre, non può essere pignorato e resta nella sua piena e totale disponibilità.
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Limiti
Le somme dovute a titolo di pensione, stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, secondo le ultime novità normative, possono essere pignorate dall’Agente di riscossione in misura pari a:
- 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
- 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro;
- 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.
Garanzia minimo vitale
L’ordinanza della Cassazione sottolinea come sia necessario garantire al pensionato i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, evitando di pignorare la parte della pensione che assolve questa garanzia. Un limite che trova giustificazione nell’articolo 38 della Costituzione: ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
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Calcolo importo minimo
Ma c’è un minimo economico da considerare come limite alla pignorabilità della pensione? Alcuni Tribunali hanno indicato come parametro idoneo 500 euro al mese, come fissato dalla Finanziaria del 2002, che esprimerebbe una specie di presunzione legale circa l’individuazione del reddito minimo indispensabile per sostenere le ordinarie esigenze della vita quotidiana. Ma in realtà una norma chiara che indichi la parte di reddito minimo non pignorabile non è stabilita in maniera univoca da nessuna legge. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, la decisione spetta al giudice dell’esecuzione che deve valutare le condizioni personali in cui si trova il pensionato:
«Le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato che dovrà essere stabilito dal legislatore (…) stante la persistente inerzia del legislatore nella concreta individuazione della parte di pensione idonea ad assicurare i mezzi adeguati esigenze di vita del pensionato, tale indagine deve essere affidata, inevitabilmente, al giudice dell’esecuzione.»