L’INPS apre un spiraglio per le lavoratrici che vanno in pensione anticipata con la cosiddetta “Opzione Donna“, a 57 o 58 anni (se dipendenti o autonome) e almeno 35 anni di contributi, accettando un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo (quindi, più basso): fino al 31 dicembre 2015 possono continuare a fare richiesta anche se non hanno ancora maturato il requisito. Per ora resta l’interpretazione restrittiva della norma in relazione alla scadenza (per sole lavoratrici che hanno maturato il requisito entro novembre e maggio 2014, rispettivamente per dipendenti e autonome), ma l’INPS si impegna a non rigettare le domande, in attesa di chiarimenti definitivi da parte del Ministero del Lavoro. Spieghiamo meglio.
=> Opzione Donna per la pensione anticipata
Opzione Donna
L’Opzione Donna prevede la possibilità di andare in pensione anticipata con la decurtazione dell’assegno, calcolato con il contributivo. La norma di riferimento è la Riforma Pensioni Maroni (legge 243/2004, articolo 1, comma 9), in base alla quale l’opzione può esser esercitata fino al 31 dicembre 2015. Ma l’INPS, con due diverse circolari del 2012 (numero 35 e 37), ha finora interpretato restrittivamente la legge, stabilendo che la scadenza del dicembre 2015 va intesa non come termine ultimo per esercitare l’opzione, ma come data entro la quale deve essere stata maturata la decorrenza della pensione. Tenendo conto delle finestre mobili, che prevedono 18 e 12 mesi + 1 (per autonome e dipendenti), il termine è scaduto rispettivamente a maggio e novembre 2014.
Domande INPS
Contro questa interpretazione dell’Opzione Donna ci sono state varie iniziative parlamentari (che però non hanno portato a una nuova normativa) e una class action.
=> Pensione anticipata: class action sul contributivo donne
Per questo – dopo un botta e risposta di anticipazioni, smentite e nuove voci di corridoio – l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti con il messaggio 9304:
«Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza».
Non significa marcia indietro ma apertura: le lavoratrici possono continuare a inviare le richieste fino al 31 dicembre 2015; l’istituto si impegna a non rigettarle in attesa di istruzioni ministeriali a cui è stato sottoposto il caso. Attenzione: per aver diritto alla pensione anticipata l’INPS specifica che non deve essere necessariamente interrotto il rapporto di lavoro. Significa, par di capire, che si può inoltrare domanda indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la cessazione del rapporto di lavoro.
=> Pensione anticipata piena con il requisito contributivo
Ricordiamo infine che un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 permette a chi matura il requisito contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e sei mesi per le donne) entro fine 2015 di andare in pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni e senza la decurtazione prevista dalla Riforma Fornero.