L’INPS fornisce chiarimenti operativi sul contributo al Fondo di Solidarietà residuale, specificando i settori esenti dal prelievo dello 0,05% in busta paga (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 dell’impresa). Con Messaggio 8673/2014, aggiorna le tabelle delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, istituito dall’articolo 3, commi 4 e 14 della legge 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero), con l’obiettivo di tutelare il reddito dei dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti nei settori non coperti da integrazione salariale.
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Imprese coinvolte
Alle imprese dei settori coinvolti, l’INPS attribuisce il codice di autorizzazione “0J” a prescindere dal requisito dimensionale. L’impresa deve verificare nel proprio cassetto previdenziale se le è stato attribuito o meno: l’obbligo contributivo insorge solo al superamento della soglia dei 15 dipendenti nella media del semestre precedente. Ricordiamo che si tratta di un
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Aziende e personale esente
L’INPS ha provveduto ad aggiornare la procedura automatizzata di iscrizione dei datori di lavoro in base alle nuove classificazioni. Fra le novità: escluso dal versamento il settore del lavoro in somministrazione ma solo per il personale somministrato, mentre invece i dipendenti addetti al funzionamento dell’agenzia devono versare il contributo al Fondo. Non devono pagare affatto, invece, le imprese pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico, auto-filoferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari.
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Attività esenti
Per i settori Credito, Assicurazioni e Commercio, ecco codici ATECO e attività escluse dal versamento:
- Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro (codice ATECO 94.11.00)
- Federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali (codice ATECO 94.12.10)
- Associazioni professionali (codice ATECO 94.12.20)
- Sindacati di lavoratori dipendenti (codice ATECO 94.20.00)
- Organizzazioni religiose nell’esercizio del culto (codice ATECO 94.91.00)
- Partiti e associazioni politiche (codice ATECO 94.92.00)
- Organizzazioni associative (codici ATECO 94.99.10 – 94.99.20 – 94.99.30 – 94.99.40 – 94.99.50 – 94.99.60 – 94.99.90)
- Datori di lavoro per personale domestico (97.00.00)
- Produzione di beni (codice ATECO 98.10.00)
- Produzione di servizi (codice ATECO 98.20.00)
- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (99.00.00)
- Parlamentari assunzione collaboratori (99.99.97)
- Cantieri lavoro allievi (99.99.98)
- portiere e addetto alle pulizie (99.99.99)
Versamento integrale
Per quanto riguarda le mensilità arretrate dovute per gennaio-settembre 2014, il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e versamento della contribuzione anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo considerato, con riferimento alle mensilità lavorate in quanto responsabile del versamento all’INPS anche della quota a carico del lavoratore.
Casi particolari
Le aziende che hanno cessato l’attività entro settembre 2014 versano la contribuzione inviando l’UniEmens relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01. Le aziende a cui viene attribuito il codice 0J a novembre 2014 effettueranno gli adempimenti informativi attraverso la dichiarazione UniEmens di novembre con utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito>, compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito> e versamento per ottobre entro il 16 dicembre, congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza sanzioni o interessi.
del 12 novembre 2014