Quali sono i requisiti per la concessione o proroga della cassa integrazione guadagni in deroga e dell’indennità di mobilità per l’anno 2014? A fornire chiarimenti è il Ministero del Lavoro con la circolare 19/2014.
CIGD: imprese ammesse
La cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è un trattamento di integrazione salariale destinato ai lavoratori di aziende che si trovano in determinate situazioni. Per il 2014 può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con qualifica di operai e quadri, compresi apprendisti e somministrati, con anzianità lavorativa di almeno 8 mesi (anzichè 12) dall’inizio del periodo di intervento. A chiederla possono essere:
- imprese di cui all’art. 2082 c.c. (chi esercita professionalmente attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o di servizi)
- piccoli imprenditori ( coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti).
=> CIG in deroga: esclusi i dipendenti di studi professionali
Concessione o proroga CIGD
Il trattamento è concesso o prorogato per lavoratori sospesi a orario ridotto per: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori oppure determinata da temporanee situazioni di mercato; crisi aziendale; ristrutturazione o riorganizzazione. L’impresa deve presentare domanda alla Regione competente (che autorizza le richieste) e all’INPS, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, entro 20 giorni dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Se si presenta tardivamente scatta la decurtazione del trattamento.
=> CIGD: regole e prestazioni 201-2016
La domanda alla Regione si fa online, collegandosi ai portali istituzionali degli enti, che predispongono apposite sezioni dedicate all’istanza di accesso alla cassa integrazione (es.: ecco quella della Lombardia). Entro 30 giorni, la Regione (o Provincia Autonoma) quantifica l’onere ed emana il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.
Domanda INPS
Dal sito www.inps.it effettuare il percorso: Servizi online > Servizi per aziende e consulenti > CIG >Invio domande CIGS o CIG in deroga. Selezionare area download > procedura di acquisizione digiweb. Una volta installata la procedura si procede all’inserimento dati: azienda, unità produttive e CIGD. Poi si selezionano:
- modalità di pagamento (come indicata nel decreto di concessione o dall’INPS)
- sede INPS competente per territorio alla ricezione ed esame della domanda
- Indicazione di prima richiesta o proroga.
Dalla pagina Invio domande CIGS o CIG in deroga, si clicca infine su Domande CIGS > Invio domande.
Erogazione trattamento
Normalmente, una volta ricevuta la domanda, la Regione quantifica l’onere e invia il provvedimento di concessione all’INPS, che eroga il trattamento. Nel caso di aziende con unità produttive in Regioni o Province Autonome diverse, invece, la procedura è diversa. L’accordo si fa presso il Ministero del Lavoro, che poi l’azienda presenta all’INPS insieme alla domanda online. Intanto si considerano valide le domande presentate al Ministero ( www.lavoro.gov.it > Area lavoro > ammortizzatori sociali-concessioni in deroga e/o normative speciali), che entro 30 giorni provvede a quantificare l’onere connesso inviando lo schema di decreto di concessione al MEF per acquisirne il parere (entro 125 giorni). Una volta adottato il decreto, ne trasmetterà copia all’INPS.
In tutti i casi, l’azienda trasmetterà ogni mese all’INPS il modello per l’erogazione (a conguaglio o a pagamento diretto) entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
Durata CIGD
Imprese non soggette a disciplina CIG o fondi di solidarietà:
- 11 mesi in un anno (riferimento: 1 gennaio -31-dicembre 2014)
- 5 mesi in un anno (1 gennaio – 31 dicembre 2015)
Imprese soggette a disciplina CIG o fondi di solidarietà:
- 11 mesi in un anno (1 gennaio 2014- 31 dicembre 2015)
- 5 mesi in un anno (1 gennaio – 31 dicembre 2015).
Mobilità in deroga
Regioni e Province autonome concedono la mobilità in deroga, che può essere richiesta da lavoratori:
- con 12 mesi di anzianità presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui almeno 6 mesi relativi a prestazione effettivamente svolta, comprese ferie, festività e periodi di infortunio;
- che hanno reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale;
- non in possesso di condizioni di accesso ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro.
Esclusi: il trattamento non può essere concesso a quei lavoratori che sono in possesso dei requisiti per l’accesso, in via prioritaria, alla mobilità ordinaria ( ex legge 223 del 1991); disoccupazione ASpI o mini ASpI; disoccupazione agricola con requisiti ridotti e ordinari. NB: Non si possono concedere trattamenti di mobilità in deroga quando la domanda ASpI è rigettata per mancanza di requisiti contributivi e assicurazione.
=> Mobilità in deroga: le risorse 2014
Mobilità in deroga: domanda INPS
Le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate dai lavoratori interessati all’INPS entro 60 giorni dal licenziamento, scadenza della prestazione fruita o emissione del provvedimento di concessione della prestazione da parte di Regione o Province Autonome, che adottano i provvedimenti (e quantificano l’onere) trasmettendoli al Ministero del Lavoro e all’INPS. Nel caso di prestazioni che coinvolgono dipendenti di imprese con unità in diverse Regioni o Province Autonome, il Ministero effettua l’istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, quantifica l’onere, trasmette lo schema al MEF per l’adozione e infine trasmette copia all’INPS.
Durata mobilità in deroga
Lavoratori beneficiari di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi:
- 5 mesi (più altri 3 se residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) nell’arco del periodo di riferimento 1 gennaio 2014- 31 dicembre 2014
- dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e dal 1 gennaio 2017, il trattamento non può essere erogato.
Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per meno di 3 anni:
- 7 mesi (più ulteriori 7 in Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) nel periodo 1 gennaio 2014- 31 dicembre 2014
- 6 mesi (più ulteriori 2 per in Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) nel periodo 1 gennaio 2015- 31 dicembre 2016
- dal 1 gennaio 2017 il trattamento non può più essere erogato.
Ministero del Lavoro n.19 dell’11 settembre 2014.