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Pensioni: requisiti di accesso INPS per ex Enpals e Inpdap

di Alessandra Caparello

Pubblicato 25 Luglio 2014
Aggiornato 29 Settembre 2014 07:11

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Requisiti di accesso dal 2014 alla pensione INPS per spedizionieri doganali, Poligrafici, Marittimi, Lavoratori Spettacolo e Sportivi Professionisti, Personale ENAV e Trasporto pubblico.

Guida completa ai requisiti di accesso alla pensione INPS per iscritti ex Enpals e Inpdap, in seguito all’adozione del regolamento di cui al DL n.201/2011 (Riforma Fornero): spedizionieri doganali, poligrafici, personale viaggiante del pubblico trasporto, dipendenti da aziende di navigazione aerea, marittimi, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti e personale ENAV.

Requisiti pensionistici 2014

Le condizioni  sono dettate dalla circolare n. 86 del 3 luglio 2014. Di seguito abbiamo sintetizzato tutti i requisiti per tipologia di lavoratore, consultabili cliccando sul relativo link:

=> Requisiti per Poligrafici

=> Requisiti per i Marittimi

=> Requisiti per il personale ENAV

=> Requisiti per spedizionieri doganali

=> Requisiti per il personale viaggiante del trasporto pubblico

=> Requisiti per lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti

Deroghe al regolamento DL 201/11

Continuano a essere applicati i requisiti di accesso alla pensione vigenti al 31 dicembre 2013 per soggetti:

  • in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013;
  • in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall’attività lavorativa;
  • che entro il 31 agosto 2013 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016 non devono aver ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione e, al 31 agosto 2013, deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario);
  • che al 31 agosto 2013 risultano in congedo per assistere figli con disabilità grave, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica;
  • che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
  • che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
  • in Cigs finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi sottoscritti entro il 31 agosto 2013.