- dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 35 anni e tre mesi
- dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 36 anni e tre mesi
- dal 1 gennaio 2018: 37 anni e tre mesi
All’anzianità contributiva si applica l’adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo vanno considerati utili tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari o da riscatto.
Liquidazione della pensione, sulla base dell’anzianità contributiva: se risultino accreditati contributi nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, se l’assicurato intenda ricongiungere gli stessi nell’assicurazione generale obbligatoria, ai fini del perfezionamento del diritto al prepensionamento, la domanda di ricongiunzione va presentata prima della decorrenza della pensione.
- Il poligrafico che matura entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento (anzianità contributiva minima di 32 anni), può accedere alla pensione anticipata secondo il nuovo regolamento a condizione che sia collocato in Cigs finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2013.
- I poligrafici che raggiungono dopo il 31 dicembre 2013 i 32 anni di anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a tre anni e comunque non superiore a 35 anni, se collocati in Cigs finalizzata al prepensionamento sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 agosto 2013, continuano ad accedere al prepensionamento con la vecchia disciplina precedente al regolamento ex DL 201/2011.