- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 66 anni e tre mesi
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: 66 anni e tre mesi
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 66 anni e tre mesi
Lavoratori e lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2013 il requisito anagrafico dei 65 anni conseguono il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia secondo la normativa precedente. Per la liquidazione del trattamento pensionistico:
- aventi diritto a pensione: l’importo lordo annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è calcolato dal Fondo spedizionieri doganali, ora soppresso. Questa certificazione previdenziale è stata inserita nella “Gestione Spedizionieri Doganali” in Archivio Anagrafico Unico.
- non aventi diritto a pensione: la pensione deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata nel Fondo, un ventesimo dell’importo determinato per le pensioni da liquidare in presenza dell’anzianità minima di iscrizione pari a 20 anni.
Il soppresso Fondo prevede inoltre il diritto a un’ulteriore prestazione previdenziale in favore, l’indennità di buonuscita, che spetta al compimento dell’età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia (dal 1 gennaio 2014 è di 66 anni). Per i lavoratori che non hanno maturato il requisito contributivo minimo perché cancellati dal Fondo, la buonuscita viene liquidata in misura doppia. L’importo è indicato nella certificazione disponibile nella “Gestione Spedizionieri Doganali”. Per gli spedizionieri senza diritto alla pensione a carico del Fondo, qualora si avvalgano del cumulo dei periodi contributivi in regime di totalizzazione, la buonuscita deve essere rideterminata in misura ordinaria e attribuita al compimento, dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.