ASPI, mobilità e cassa integrazione sono prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto al bonus IRPEF di 80 euro al mese in busta paga, versato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale. Tutti le istruzioni pratiche per il sostituto d’imposta che eroga il bonus ai lavoratori, anche a chi percepisce prestazioni o gode di accordi per il prepensionamento o di forme di previdenza complementare sono contenute nella nuova Circolare INPS 67/2014 (rif. articolo 1 del Dl 66/2014, in vigore dal 24 aprile).
=> Bonus in busta paga: Guida INPS per le aziende
Redditi considerati
Hanno diritto al bonus i lavoratori con reddito complessivo tra 8mila e 26mila euro lordi. Oltre a quello da lavoro dipendente, danno diritto al bonus (e concorrono all’imponibile fiscale) i redditi assimilati (di cui al comma 1, articolo 50 del TUIR:
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- compensi dei lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l);
- borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis, sono le forme di previdenza complementare).
=> Calcolare il bonus secondo il contratto
Calcolo del bonus
L’aumento è pieno fino ai 24mila euro (640 euro l’anno), si riduce al di sopra di questa soglia fino ad azzerarsi a 26mila: ad esempio, se il reddito c0mplessivo è di 25mila spettano in tutto 320 euro; se il reddito è di 25.500 si scende a 160 euro.
=> Calcolare l’entità del bonus in busta paga
Incapienti
I redditi fino a 8mila euro non hanno l’aumento perché si tratta di un taglio del cuneo fiscale, se però ad azzerare l’imposta sono detrazioni diverse da quelle sul lavoro dipendente, allora l’aumento spetta. Quindi, chi ha un imponibil IRPEF sopra gli 8mila euro, anche se poi applicando le detrazioni fiscali azzerra le imposte, ha diritto all’aumento.
=> Bonus IRPEF: i casi particolari
Bonus e sostegno al reddito
Quando la presentazione è erogata dal datore di lavoro (cassa integrazione, maternità, malattia…) è quest’ultimo a corrispondere l’aumento. Quando è versata dall’ente previdenziale (ASPI…) tocca a quest’ultimo. Ecco le prestazioni che danno diritto all’aumento:
- ASpI e MiniASpI (art. 2, legge n. 92/2012);
- indennità di mobilità ordinaria (art. 7, legge n. 223/1991);
- trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia (art. 11, legge 223/1991, di cui all’art. 3 comma 3 del dl 299/1994 convertito in legge 451/1994);
- sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
- crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per queste prestazioni l’entità dell’aumento è calcolata in base al principio del “reddito previsionale“, ossia alla durata teorica della prestazione spettante all’assicurato, fino al 31 dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. Per le prestazioni di cui non si conosce la durata – integrazione salariale (cig ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità di malattia, congedo parentale, congedo facoltativo del padre, indennità antitubercolari TBC, permessi ex lege 104/1992, congedo straordinario, disoccupazione agricola – l’azienda effettua i calcoli in base ai pagamenti mensili.
Prestazioni escluse dal bonus
Sono escluse tutte le forme di tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR, come il TFR e una tantum dei co.co.pro; sono esclusi anche i pagamenti delle indennità anticipati in unica soluzione, come le anticipazioni di Aspi e mini Aspi, di mobilità o di sussidio in favore dei lavoratori socialmente utili per avviare attività autonome, nonché tutte le anticipazioni previste dai programmi Welfare to Work, o dalle Regioni. Niente bonus neanche per le indennità di maternità delle lavoratrici autonome e per maternità e malattie di professionisti e titolari di Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata. Infine, sono escluse dal bonus le prestazioni a soetegno del redditi esentasse, ovvero assegni familiari e di maternità di Comuni o Stato.
Fondi e pensioni
Gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà hanno diritto al bonus, esclusi quelli erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Postale, assoggettati a tassazione separata. Anche le forme di prepensionamento previste dalla legge 92/2012 per chi è a meno di quattro anni dalla pensione hanno diritto all’aumento, in quanto soggette a tassazione ordinaria. Infine, come precisato dal decreto, sono ammesse anche le forme di previdenza complementare e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare.
Diversi sostituti d’imposta
Il lavoratore deve comunicare al sostituto d’imposta (anche nel caso in cui sia l’ente previdenziale) se ha percepito altri redditi (ad esempio per un precedente rapporto di lavoro): il sostituto calcola il bonus di conseguenza. Se non produce il CUD degli altri datori di lavoro, il sostituto calcola l’aumento in base ai dati in proprio possesso ed effettua successivamnete gli eventuali conguagli.
Errori di calcolo
- Cosa succede se a fine hanno si sfora il tetto di reddito pur avendo goduto del bonus? Si dovrà restituire il credito in fase di conguaglio fiscale.
- Cosa succede se si comunica dopo alcuni mesi al datore di lavoro di aver sbagliato a ritenere di avere diritto al bonus? Si potrà restituire quanto avuto distibuendo l’aumento ricevuto nelle successive buste paga.
- Cosa succede se il lavoratore, ritenendo di sforare il tetto massimo, comunica all’azienda di rinunciare all’aumento in busta paga per poi accorgersi a fine anno di avere diritto al bonus? Niente paura: è sempre possibile richiedere l’accredito con la dichiarazione dei redditi 2015.
del 29 maggio 2014