Le prestazioni di lavoro accessorio (articoli 70-73 D. Lgs. 276/2003) sono pagate con il meccanismo dei buoni (voucher). La Riforma Fornero (legge 92/2012) ha introdotto alcuni requisiti:
- Prestatore: limite di 5mila euro ai compensi complessivamente percepiti nel corso di un anno solare riferito a tutti i committenti.
- Committente: limite di 2mila euro per ciascuno in caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti.
=> Voucher Lavoro: le regole dopo la Riforma Fornero
Limite compensi 2014
Annualmente, però, il valore dei buoni lavoro si aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Così, per il 2014, il tetto per i voucher nel corso di un anno solare ammonta a:
- 5.050 euro netti (6.740 lordi) per la totalità dei committenti
- 2.020 euro netti (2.690 lordi) per committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.
Superare il limite comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con applicazione di sanzioni civili e amministrative.
=> Voucher Lavoro: le attività soggetto a tetto massimo
Valore dei buoni lavoro
- 10 euro buono nominale
- 50 euro buono multiplo
- 20 euro buono multiplo.
Il valore dei buoni è comprensivo della contribuzione a favore della Gestione Separata INPS (aliquota 13%) e INAIL (7%) , oltre a una quota del 5% per la gestione del servizio.
Prestatori
- Disoccupati e inoccupati,
- lavoratori autonomi e subordinati,
- lavoratori full-time e part-time,
- pensionati e studenti,
- percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
=> Lavoro Accessorio: quando spetta il Voucher
In Agricoltura
- Aziende con volume d’affari oltre 7mila euro – attività agricole di carattere stagionale (prestatori: pensionati e giovani under 25 iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università).
- Aziende con volume d’affari fino a 7mila euro – qualunque tipologia di lavoro, anche non stagionale (prestatori: qualsiasi soggetto scritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
Acquisto buoni
- Sedi e sito INPS
- Sportelli bancari abilitati
- Tabaccherie convenzionate (commissione 1 euro)
- Uffici postali (commissione 1 euro).
Riscossione buoni
- Entro 24 mesi dall’emissione se acquistati presso l’INPS.
- Dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione se acquistati presso tabaccherie.
- Dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione se acquistati presso sportelli bancari.
- Dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione se acquistati presso uffici postali.
Rimborso buoni non usati
In caso di voucher lavoro non utilizzati è previsto il rimborso. Se l’acquisto è stato fatto presso le sedi INPS, utilizzando il modulo “Mod. SC52”. Spetta al committente riconsegnare i buoni integri e non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati, allegando copia del bollettino di versamento effettuato. È possibile chiedere rimborso o liquidazione dei voucher acquistati presso tabaccai o banche che risultino scaduti perché non utilizzati o riscossi entro un anno dalla data di emissione. La richiesta si presenta sempre con modulo SC52 da consegnare all’INPS.
Nel modulo SC52 va indicato il motivo del mancato utilizzo del buono (acquisto eccessivo rispetto all’effettiva esigenza o mancata effettuazione dell’attività lavorativa). Una volta insieme ai voucher non utilizzati, l’INPS effettua i controlli ed emette bonifico per il controvalore dei buoni, pari a:
- 9,50 euro per il buono da 10.
- 19,00 per il buono multiplo da 20.
- 47,50 per il buono multiplo da 50.
Si può chiedere il pagamento del rimborso tramite: contanti presso uffici postali se il valore non supera mille euro; conto corrente nominativo bancario o postale; carta prepagata ricaricabile. In caso di smarrimento o furto dei buoni si deve prima fare la denuncia alle autorità competenti e poi recarsi, con la stessa denuncia all’INPS.