Senza ancora nessuna riforma nel 2015 così come auspicato, chi ha contributi in diverse gestioni previdenziali può riunificarli per ottenere una sola pensione (anticipata), trasferendo i periodi contributivi in un’unica gestione. Lo strumento della ricongiunzione INPS è applicabile ai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Solitamente è a titolo oneroso: il costo varia a seconda del richiedente, della retribuzione, dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva maturata. La ricongiunzione si distingue dalla totalizzazione, che permette di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti presenti in diverse gestioni previdenziali ma lasciando i contributi presso quelle originarie.
=> Le norme sulla ricongiunzione dei contributi previdenziali
Domanda di ricongiunzione
Per fare domanda di ricongiunzione il lavoratore deve aver maturato contributi in almeno due diverse forme previdenziali senza averli già utilizzati per liquidare la pensione. L’istanza si trasmette online alla sede competente dell’Istituto, ente, cassa, fondo o gestione presso cui si intende trasferire i periodi contributivi.
=> Ricongiunzione contributi INPS online
Dipendenti e autonomi
I lavoratori e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con periodi contributivi iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o forma obbligatorie di previdenza sostitutive, possono effettuare la ricongiunzione in qualsiasi momento, trasferendo i contributi presso la gestione previdenziale in cui risultano iscritti al momento della domanda di ricongiunzione. È il caso dei dipendenti pubblici che vogliano trasferire i contributi dalla gestione ex Inpdap all’INPS. I lavoratori autonomi, invece, possono chiedere la ricongiunzione contributiva se hanno almeno 5 anni di contributi immediatamente antecedenti versati nell’AGO o in due o più gestioni previdenziali diverse.
=> Professionisti: ricongiunzione contributi INPS 2015
Contributi riunificati
Tutti i contributi trasferiti, ad eccezione di quelli figurativi, sono soggetti ad una maggiorazione pari a quella degli interessi calcolati al 4,5%. I periodi ricongiunti sono considerati come versati fin dall’origine presso la gestione previdenziale scelta, a patto che in quest’ultima il soggetto possa far valere almeno un contributo versato.
Costi ricongiunzione
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione era gratuita, mentre il D.L. 78 l’ha resa a pagamento. Nel tempo l’onere è stato ridotto del 50% ma sempre a carico del richiedente. Spetta all’INPS notificare il provvedimento di accoglimento della domanda indicando modalità e termini di pagamento.
=> Ricongiunzione contributi, gratuita o cumulativa: i costi
Pagamento
Di norma il pagamento avviene utilizzando i bollettini MAV da versare presso sportello bancario senza costi aggiuntivi o uffici postali pagando la commissione postale. I bollettini possono essere acquisiti: dall’INPS, che li invia insieme al provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione; online dal sito INPS (www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite) con codice PIN; dal contact center INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento. Indicando codice fiscale e numero pratica, il pagamento può avvenire anche presso:
- tabaccherie del circuito Reti Amiche;
- sportelli bancari di Unicredit o il suo sito internet;
- Sito INPS (www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite) con carta di credito o tramite contact center.
Termini di pagamento
Si paga in unica soluzione, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento dell’INPS o a rate, con maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente. L’importo totale della ricongiunzione deve essere suddiviso in rate mensili consecutive, d’importo unitario non inferiore a 27 euro. Le prime tre da versare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione da parte dell’INPS. Se i termini non vengono rispettati l’INPS considera l’omissione come rinuncia alla ricongiunzione.
Annullamento ricongiunzione
In caso di versamento rateale, se non sono pagate due rate consecutive, in pendenza di rateazione, viene annullata l’operazione di ricongiunzione, con rimborso di quanto versato. Si potrà riproporre una nuova domanda dopo 10 anni o al momento del pensionamento.