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Esodati quinta salvaguardia: istruzioni di domanda INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Maggio 2014
Aggiornato 25 Settembre 2014 06:55

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Online le istruzioni per la domanda all'INPS di 23mila esodati in pensione nel 2015: la Legge di Stabilità ne tutela 17mila con la quinta salvaguardia e 6mila rimasti fuori dalla terza.

Per 23mila esodati sono pronte le istruzioni per la domanda di accesso alla quinta salvaguardia prevista dalla Legge di Stabilità 2014 e per gli esclusi dalla terza salvaguardia: le riporta il Messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014. Gli interessati sono in primis i 17mila lavoratori che, con le vecchie regole, avrebbero maturato i requisiti pensionistici entro il 36esimo mese successivo all’entrata in vigore della riforma delle pensioni 2011, quindi entro il 6 gennaio 2015 (commi 194 e seguenti dell’articolo unico della legge 147/2013); ad essi si aggiungono i 6mila rimasti fuori dalla terza salvaguardia (comma 191). La domanda si presenta, con differenti modalità a seconda del tipo di lavoratore, ad INPS o DTL entro il prossimo 16 giugno. Le istruzioni per le domande alla Dtl erano state fornite nei giorni scorsi:

=> Come presentare domanda alla DTL

Salvaguardati

Per gli esodati della quinta salvaguardia, il vincolo è la maturazione dei requisiti per la pensione, secondo la «vecchia» disciplina, entro il 6 gennaio 2015. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 1° gennaio 2014. L’INPS esaminerà le domande sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

  1. Autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (lettera a, comma 194): 900.
  2. Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 per accordi collettivi o individuali (lettera b): 400.
  3. Lavoratori con rapporto di lavoro risolto  dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, per accordi collettivi o individuali (lettera c): 500.
  4. Licenziati fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (lettera d): 5.200.
  5. In mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (lettera e): 1.000.
  6. Autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (lettera f): 9.000.
  7. Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011. Sono 6.000.

=> Quinta Salvaguardia: i dettagli

Gruppo 1. Devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e possono avere svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, altre attività purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Presentano domanda all’INPS entro il 15 giugno prossimo, prorogato al 16 giugno (primo giorno seguente non festivo). La presentazione delle istanze può avvenire online, sia da parte dei cittadini sia attraverso i patronati. Nel caso siano iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, inviano la domanda alla casella di posta elettronica “salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it”, utilizzando il modello nella sezione “MODULISTICA” della pagina del sito INPS  Gestione Dipendenti Pubblici.

Gruppi 2 e 3. La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Questi lavoratori possono aver svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Presentano istanza alla DTL davanti alla quale è stato sottoscritto l’accordo o competente sulla base della residenza del lavoratore.

Gruppo 4. La data della cessazione del rapporto va documentata e possono aver svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Presentano istanza alla DTL competente per territorio.

Gruppo 5. Perfezionano i requisiti pensionistici pre-riforma entro sei mesi dal termine del trattamento di mobilità ma, se quando termina quella ordinaria è stato perfezionato il requisito contributivo senza quello dell’età, allora non rientrano nella salvaguardia. Si tratta di licenziati entro il 3 dicembre 2011, iscritti alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014. Presentano domanda all’INPS.

Gruppo 6. Devono avere almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013 e, alla data del 30 novembre 2013, non devono aver svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Domanda all’INPS.

Gruppo 7. Sono gli esodati rimasti fuori dalla terza salvaguardia. Possono aver svolto dopo questa data altre attività lavorative, ma senza superare i 7. 500 euro annui.

Assistenza

Per i contribuenti sono a disposizione le consulenze dello “Sportello amico“, per gli utenti della gestione pubblica ci sono il numero verde 803164 da rete fissa oppure lo 06/164164 da cellulare (a pagamento). Vengono assicurate le dovute sinergie fra INPS e DTL e indicate le caselle di posta elettronica a cui far riferimento in caso di quesiti procedurali o normativi da parte degli uffici interni. Tutte le istruzioni nel messaggio INPS del 2 maggio 2014.