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Assegno di ricollocazione in CIGS

di Noemi Ricci

16 Gennaio 2018 10:40

Assegno di ricollocazione esteso anche ai lavoratori in CIGS dal 2018: i dettagli della misura contenuta nella Legge di Stabilità.

Esteso con la Legge di Bilancio per il 2018 (articolo 1, co. 136 della legge 205/2017) ai lavoratori in cassa integrazione (CIGS) l’assegno di ricollocazione, una particolare forma di accordo di ricollocazione il cui scopo è quello di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento CIGS per tutti i casi di riorganizzazione o crisi aziendale per cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

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Recupero occupazionale

Dunque, la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 può concludersi con un accordo sul piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. La misura si rivolge esclusivamente a questi lavoratori, i quali dovranno richiedere l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

L’assegno, che può essere “speso” dal soggetto presso un centro per l’impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, coprirà non meno di sei mesi, durante il trattamento straordinario di integrazione salariale per accompagnare il lavoratore nella ricerca di un altro lavoro con un servizio intensivo di assistenza, con la possibilità di prorogarlo di altri 12 mesi in caso di mancata fruizione delle risorse complessive spettanti alla fine della cassa integrazione. Precisiamo che l’assegno non viene erogato all’utente, ma all’operatore.

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Assunzioni agevolate

Il datore di lavoro che assume lavoratori con questo profilo ha diritto ad uno sgravio contributivo del 50% (esclusi i contributi INAIL), fino a 4.030 euro su base annua – annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – e per un massimo di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, più ulteriori sei mesi se il contratto, nel corso della sua vigenza, viene trasformato in tempo indeterminato.

Vantaggi per il lavoratore

Per il lavoratore non sono previsti obblighi di accettazione di un’offerta di lavoro congrua, ma la misura prevede un incentivo per il lavoratore che accetti un’offerta di lavoro prima della fine del trattamento, che si traduce in una esenzione IRPEF fino ad un massimo di 9 mesi di retribuzione e in un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.