Cambiano le regole per le visite fiscali dal 13 gennaio 2018, con l’entrata in vigore del decreto n. 206 del 17.10.2017 (pubblicato in GU il 29 dicembre) che stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, imponendo un giro di vite in materia di reperibilità, con l’obiettivo di contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione.
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Reperibilità e verbale
A rimanere inalterate sono le fasce di reperibilità (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00), che quindi non vengono armonizzate con quelle del settore privato (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00), ma viene data la possibilità al datore di lavoro di richiedere all’INPS il controllo del dipendente in malattia mediante visita fiscale fin dal primo giorno di assenza. Iniziativa che può essere presa anche direttamente dall’Istituto.
In caso di visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro (una copia viene messa a disposizione anche del dipendente).
Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico deve annotarlo sul verbale, farlo sottoscrivere dal dipendente e invitare lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne tempestivamente notizia all’INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.
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Visite ripetute e nei festivi
La visita fiscale potrà inoltre essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. I controlli potranno essere concentrati soprattutto nei giorni sospetti, ovvero quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5): le statistiche mostrano infatti picchi di assenza dal lavoro nelle giornate di lunedì ed i giorni successivi alla scadenza delle ferie o alla giornata di riposo.
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Esclusioni
Restano esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E e i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.
Domicilio
In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, comunicare all’Ufficio dove presta servizio tale indirizzo di reperibilità è compito del dipendente ammalato, sarà poi l’Ufficio a darne comunicazione immediata all’INPS.
Assenza
Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avvisa il datore di lavoro e lascia presso il domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
Guarigione anticipata
Se il dipendente guarisce prima rispetto ai giorni di prognosi, va fornito un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l’iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza).