Con il nuovo anno ha preso il via il nuovo Reddito di Inclusione e con l’arrivo del REI spariscono il sostegno all’inclusione attiva (SIA) e l’assegno di disoccupazione (ASDI) per i disoccupati a fine NASpI, sostituiti dal nuovo strumento di sostegno alla povertà. Si tratta di uno strumento universale destinato a nuclei con ISEE non superiore a 6mila euro ed e un valore del patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) pari a 20mila euro che privilegerà inizialmente nuclei con figli minori, donne in gravidanza, figli con disabilità e ultra 55enni disoccupati.
=> Reddito di Inclusione: domanda e requisiti ReI
ASDI
Come conseguenza dell’introduzione di questo nuovo ammortizzatore sociale, è stato previsto lo stop alle domande di SIA dal 1° novembre 2017, mentre le domande di ASDI potranno essere presentate fino al 30 gennaio 2018, ma solo per coloro che abbiano terminato la NASpI entro il 31 dicembre 2017. Ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per la concessione dell’ASDI entro il 1° gennaio 2018 l’INPS garantirà, infatti, l’erogazione del sostegno introdotto dalla Riforma del Jobs Act e ora inglobato nel reddito di inclusione.
Perché venga riconosciuto l’ASDI, lo ricordiamo, è necessario che il soggetto risulti ancora in stato di disoccupazione al termine dell’integrale fruizione della NASpI e che si trovi in una particolare condizione di bisogno economico attestata da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Per il riconoscimento dell’ASDI viene inoltre richiesto un nucleo familiare con almeno un minore o l’avere almeno 55 anni di età senza aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. L’assegno riconosciuto è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita con un limite pari all’ammontare dell’assegno sociale (448,52 euro) più una maggiorazione che varia a seconda dei figli a carico, fino ad un massimo di 163,3 euro al mese.
=> Ammortizzatori sociali: novità 2018
REI
Tutti gli altri lavoratori con almeno 55 anni che abbiano già fruito della NASpI esaurendo il periodo di tutela dovranno richiedere il reddito di inclusione, a patto di rientrare nei nuovi requisiti richiesti dal REI. L’importo del reddito di inclusione sarà tuttavia minore, a fronte di una durata maggiore (può raggiungere anche i 18 mesi, contro i 6 dell’ASDI) e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi dopo che sia trascorso un periodo di sei mesi dall’ultima erogazione. L’importo massimo erogabile è di 187,5 euro per una persona sola e può arrivare fino a 485 euro per un nucleo di 5 o più persone. L’importo verrà caricato su una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei) che potrà essere usata, per metà dell’importo, anche per fare prelievi di contanti.
Sale inoltre l’asticella del vincolo ISEE, che non deve superare i 6 mila euro, contro i 5 mila dell’ASDI, ma si tiene conto anche di eventuali patrimoni immobiliari diversi dalla prima casa e dell’ISR (indicatore della situazione reddituale che deve essere nullo per poter percepire la prestazione massima), non considerati dall’ASDI.
=> ReI: i redditi che contano
I titolari di ASDI potranno, al suo termine presentare domanda di REI, se il soggetto risulterà in possesso dei requisiti richiesti, dall’importo del reddito di inclusione verranno sottratte le mensilità di percezione dell’ASDI.
La possibilità di presentare domanda di REI è scattata il primo dicembre 2017. L’istanza va consegnata presso i Comuni o i punti di accesso identificati dai Comuni stessi che si occuperanno di inviare le informazioni all’INPS entro 15 giorni. L’Istituto una volta controllati i requisiti potrà riconoscere il diritto previa la firma del progetto personalizzato per uscire dalla povertà (il beneficio economico verrà decurtato o sospeso nel caso i componenti della famiglia sostenuta non si presentino alle convocazioni.
Oltre ai requisiti reddituali, per avere accesso al REI è necessario essere cittadino comunitario o extracomunitario con permesso di lungo soggiorno e risiedere in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.