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Indennità di malattia per collaboratori

di Noemi Ricci

Pubblicato 19 Dicembre 2017
Aggiornato 9 Marzo 2018 18:15

Guida alle indennità di malattia e per degenza ospedalieraper i collaboratori iscritti alla Gestione Separata: limiti e adempimenti.

Anche per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS sono previste indennità di malattia che, come per i dipendenti, scattano dal quarto giorno di malattia e possono durare fino ad un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro. La tutela della malattia scatta anche per i lavoratori autonomi occasionali purché il loro compenso superi i 5.000 euro, essendo questo il limite oltre il quale è obbligatorio il versamento dei contributi alla Gestione Separata dell’INPS. Sono invece esclusi gli iscritti in altre Gestioni assicurative ed i pensionati.

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Tipi di prestazioni e durata

La normativa prevede due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

  • indennità di malattia, questa, non potendo superare la durata di un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro intesa come il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia, non può essere superato il limite di 61 giorni (365/6);
  • indennità di degenza ospedaliera (o ricovero), che spetta per tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital. La recente legge n. 81/2017 ha previsto che da giugno 2017 i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengano equiparati alla degenza ospedaliera, che ha un limite massimo di utilizzo diverso.

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Adempimenti e fasce di reperibilità

Gli adempimenti per i collaboratori sono del tutto simili a quelli dei dipendenti in malattia, che devono comunicare al proprio committente il numero di protocollo telematico rilasciato dal medico curante, oppure tramite certificato cartaceo da consegnare entro due giorni dalla data del rilascio. Il certificato va trasmesso subito e, in caso di continuazione o ricaduta della stessa malattia, l’indennizzo può comprendere anche i primi tre giorni. Anche le fasce di reperibilità sono le stesse: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

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Per ottenere l’indennità il collaboratore deve presentare domanda utilizzando il modello Mod. Deg. Osp.Mal./Gest.Sep Cod. SR06, disponibile sul sito INPS, inviandolo in via telematica in via autonoma se in possesso di PIN INPS, o avvalendosi del servizio Contact center o dell’assistenza di patronati e intermediari.

Ammontare dell’indennità

L’indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4%, 6% o 8%, dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (articolo 2, comma 18, legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6% e da nove a dodici mesi l’8%).

L’indennità per degenza ospedaliera è corrisposta nella misura dell’8%, 12% o 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo suindicato previsto nell’anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da tre a quattro mesi l’8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a dodici il 16%).

Per il 2017 l’indennità va calcolata su 274,86 euro (massimale 100.234 euro /365).