Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 147/2017 prende il via ufficiale dal 1° dicembre 2017 la possibilità di richiedere il Reddito di Inclusione (ReI), la nuova misura unica di contrasto alla povertà destinata a nuclei familiari con ISEE non superiore a 6 mila euro. Da gennaio 2018 il sostegno all’inclusione attiva (SIA) e l’assegno di disoccupazione (ASDI) per i disoccupati a fine NASpI verranno sostituiti dal nuovo ReI.
Coloro che stanno già beneficiando del SIA potranno continuare a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste oppure chiedere la trasformazione in ReI, se in possesso dei requisiti richiesti per la nuova misura.
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La richiesta va presentata dagli aventi diritto al proprio Comune di residenza o ai punti di accesso indicati dai Comuni stesso a partire dal 1° dicembre 2017. Coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non risultino già beneficiari del SIA dovranno aggiornare l’ISEE entro il termine del primo trimestre 2018.
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Requisiti del nucleo familiare
Come requisito viene richiesta l’appartenenza a nuclei familiari:
- con almeno un figlio minorenne;
- con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);
- con una donna in stato di gravidanza;
- con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
Requisiti reddituali e vincoli
Sono inoltre richiesti:
- una soglia ISEE non superiore a 6 mila euro;
- una soglia di accesso, ISRE, non superiore a 3 mila euro;
- un valore patrimoniale, escludendo l’abitazione principale, non superiore a 20 mila euro;
- un valore mobiliare non superiore a 10 mila euro (che scende a 8 mila euro se si tratta di una coppia e 6 mila se persona singola);
- nel nucleo familiare non vi deve essere alcun soggetto percipiente NAspI o altra forma di ammortizzatore sociale;
- nessun familiare del nucleo deve possedere un autoveicolo immatricolato per la prima volta nei precedenti 24 mesi dall’invio della richiesta ad eccezione dei autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- nessun componente della famiglia deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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I richiedenti devono essere cittadini italiani, cittadini comunitari o cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, residenti in italia da almeno due anni in regime di asilo politico.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.