Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici sarà più conveniente aderire alle varie forme di previdenza complementare. L’obiettivo è di dare il via al processo di armonizzazione fiscale delle prestazioni erogate. Tra le novità, l’ampliamento della deducibilità di premi e contributi e il meccanismo del silenzio assenso, esteso al pubblico impiego.
=> Previdenza complementare: scegliere la pensione integrativa
L’equiparazione tra il trattamento operato ai dipendenti privati e pubblici avrà come effetto che, dal 2018, anche ai lavoratori del pubblico impiego si applicheranno l’articolo 8 del Dlgs 252/2005 e l’articolo 10, co. 1, lett. e-bis) del TUIR i quali prevedono la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare nella misura massima di 5.164,57 euro.
Anche la tassazione delle prestazioni cambia e viene equiparata a quella del settore privato prevedendo quindi, ai sensi dell’articolo 11, co. 6 del Dlgs 252/2005, una tassazione a titolo di imposta del 15% ed una ulteriore riduzione del 0,30% dell’aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.
=> Previdenza complementare: mini guida
In generale l’equiparazione tra il trattamento operato ai dipendenti privati e pubblici scatterà sempre dal 1°gennaio 2018 anche nei confronti dei dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari.
Restano esclusi dall’equiparazione i premi ed i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018. Anche il trattamento fiscale più favorevole non si applicherà ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 2017.
=> TFR e pensione integrativa: nuove regole
Per quanto concerne l’estensione del silenzio assenso, per i dipendenti pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 2019 le parti istitutive dei fondi di previdenza complementare potranno regolamentare le modalità di adesione anche mediante forme di silenzio-assenso e non solo in modo esplicito, come avviene ora.