I lavoratori che versano i contributi alla gestione separata INPS non possono riscattare il servizio militare, contrariamente ai colleghi iscritti alla gestione lavoratori dipendenti o a commercianti e artigiani. La legge che istituisce la gestione separata (335/1995, articolo 2, commi 26 e seguenti), non prevede questa possibilità,e non ci sono altri provvedimenti legislativi a cui fare eventualmente riferimento. Il diritto al riscatto dei contributi servizio militare è invece riconosciuto agli iscritti alle altre gestioni INPS.
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Si tratta del diritto a riscattare un anno di contributi, validi per la maturazione del diritto a pensione e per il calcolo dell’assegno previdenziale. E’ riconosciuto agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall’istituto. Non agli iscritti alla gestione separata, quindi alle partita IVA e ai professionisti.
Attenzione: per poter ottenere l’accredito, è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato. Significa che, del tutto ipoteticamente, anche un solo giorno di lavoro dipendente, con relativo accredito dei contributi, è sufficiente per poter successivamente riscattare l’intero periodo. Devono sussistere le seguenti condizioni: i contributi figurativi possono essere accreditati solo se riguardano periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria.
La domanda si può presentare in qualsiasi momento, non intervengono termini di prescrizione. Possono chiedere il riscatto anche coloro che percepiscono già la pensione: in questo caso, viene ricostituita la pensione dalla decorrenza originaria (contando l’anno in più di contributi versati) e vengono pagati gli eventuali arretrati spettanti (qui, interviene il limite di prescrizione di dieci anni).
La domanda è presentata unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione) per attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi militari, ovvero l’esenzione dagli stessi, indicando i periodi richiesti e il distretto o l’ufficio militare di appartenenza. Successivamente l’INPS provvederà a richiedere direttamente la documentazione al Distretto o Ufficio militare indicato dall’interessato.
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Per quanto riguarda il servizio civile, è previsto l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, equiparati al servizio militare. Non sono invece accreditabili altri eventuali periodi di volontariato civile.