I collaboratori coordinati e continuativi e tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro assimilato a quello dipendente hanno diritto ai buoni pasto: lo ha precisato Nicola Savino, Direttore Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum dei Consulenti del Lavoro.
=> I buoni pasto sono cumulabili
Il riferimento è il decreto ministeriale 122/2017, disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 50/2016. E’ un provvedimento di natura extra-fiscale, la cui interpretazione è rimessa al Ministero dello Sviluppo Economico. Detto questo, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate apre ad un’applicazione estensiva.
In ambito fiscale, si legge nelle risposte ai quesiti posti durante il Forum, la normativa tributaria in materia di buoni pasto è recata dall’articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR, che prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite di importo giornaliero di 5,29 euro, elevato a 7 euro per i ticket elettronici. Il rinvio all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ricomprende anche i collaboratori e le figure previste dalla lettera c-bis, dell’articolo 50 del Testo, e in genere tutti i redditi assimilati al lavoro dipendente ricompresi nell’articolo 50:
- soci delle cooperative,
- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
- partecipazione a collegi e commissioni, anche percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
- borse di studio,
- remunerazione dei sacerdoti,
- attività professionale intramuraria dei medici,
- indennità e gettoni di presenza per l’esercizio di funzioni pubbliche,
- stipendi parlamentari,
- pensioni,
- rendite vitalizie,
- compensi lavori socialmente utili.
Si tratta, lo ripetiamo, di un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: non è chiaro se e come si possa trasformare in un’indicazione operativa. Di fatto, i buoni pasto sono attualmente previsti dalle imprese solo per i lavoratori dipendenti.