Il lavoratore disoccupato che percepisce la NASPI può recarsi all’estero in un Paese comunitario o extracomunitario, continuando a percepire la prestazione, con le limitazioni previste dalla norma che cambiano a seconda della destinazione. Se il lavoratore va in un paese UE, per tre mesi può continuare a prendere la NASPI senza giustificare il motivo per cui è andato all’estero. Dal primo giorno del quarto mese, il diritto a percepire la prestazione viene sottoposto a meccanismi di condizionalità.
Le regole INPS vengono precisate nella circolare 177/2017, dedicata ai chiarimenti legati al diritto e al versamento della NASpI per i lavoratori, italiani e stranieri, che vanno all’estero, a cercare lavoro o per altri motivi.
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In pratica, l’INPS applica il principio della disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione, in base al quale:
«rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione».
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Dopo tre mesi di permanenza all’estero in un paese europeo bisogna invece rispettare quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Dlgs 150/2015, che prevedono il patto di servizio personalizzato, necessario per conservare lo stato di disoccupazione. Il patto di servizio comporta la definizione di atti di ricerca attiva che devono essere compiuti, la tempistica, la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività del centro per l’impiego, che deve anche verificare la ricerca attiva di lavoro.
Se le convocazioni o gli adempimenti previsti dal patto personalizzato non vengono rispettati, in assenza di giustificato motivo, oppure il lavoratore non partecipa a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad esempio, stesura del curriculum vitae e preparazione a sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento), viene applicata la decurtazione di un quarto di una mensilità, per la prima mancata presentazione, il taglio di un’intera mensilità alla seconda mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
In caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo, riqualificazione, politica attiva, attivazione, si applicano la decurtazione di una mensilità alla prima mancata partecipazione, e la decadenza dalla NASPI e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. Infine, se il percettore della NASPI rifiuta un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo, decade dalla prestazione.
Fonte circolare INPS