Con la sentenza n. 19662/2017 la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in tema di obblighi contributivi nel settore edile, precisando che i contributi previdenziali vanno sempre versati, seppur sul minimale, anche qualora il rapporto di lavoro sia stato sospeso senza diritto alla retribuzione.
Il caso in esame riguardava un contenzioso tra l’INPS e l’azienda: i giudici hanno chiarito che la possibilità di non versare i contributi è prevista in determinate ipotesi previste dall’art. 29, comma 1, DL n. 244/1995. L’obbligo di versare i contributi previdenziali viene meno solo se la sospensione consensuale viene preventivamente comunicata all’INPS.
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Importante anche la precisazione che:
Costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell’obbligo contributivo.
Se il datore di lavoro non fornisce tale prova, l’azienda deve obbligatoriamente versare i contributi, anche un caso di una sospensione del rapporto, senza diritto alla retribuzione, attuata di comune accordo con i lavoratori (nel caso in esame erano tutti extracomunitari), per consentire loro di ritornare per un periodo nel Paese di origine.
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In questa ipotesi, come correttamente ritenuto dall’INPS che chiedeva con cartella esattoriale i contributi omessi dalla società operante nel settore edilizio, trova applicazione la regola del minimale contributivo (ovvero l’onere di pagare i contributi sulla base delle tariffe dei CCNL). Con la sentenza in commento la Cassazione si allinea con il proprio orientamento già espresso con la precedente sentenza n. 9805/2011 in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile.