Pensione di vecchiaia a 68 anni e quattro mesi, con almeno 30 anni di contributi a cui si somma il requisito di attività professionale previsto per i farmacisti: quando il professionista raggiunge questo requisito, ha diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo comprensiva anche della quota a carico dell’ENPAF, l’ente previdenziale dei farmacisti. La quota INPS, come per tutte le categorie di professionisti ammessi al cumulo pensione, viene invece versata quando si raggiunge l’età pensionabile prevista dalla Riforma di fine 2011, che dal prossimo primo gennaio sarà per tutti pari a 66 anni e sette mesi.
Sono le regole per il cumulo contributivi previste dall’ENPAF, che si unisce agli altri enti previdenziali privati nel predisporre le regole per presentare la domanda di cumulo contributi professionisti. Attenzione: come in tutti gli altri casi, per il via alle domande bisogna attendere la convenzione quadro con l’INPS, attesa a giorni.
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I farmacisti hanno emesso la circolare con le regole da seguire per la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità, ai superstiti. Innanzitutto, la circolare ricorda la regole fondamentale (prevista dalla legge, comma 195 legge 232/2016), che ha incluso i professionisti iscritti alle casse provati nel cumulo pensione, estendendolo anche alla pensione di vecchiaia e a coloro che hanno maturato presso una delle gestioni un diritto autonomo a pensione di vecchiaia. I periodi contributivi in cumulo non possono essere coincidenti, il richiedente non può essere già titolare di pensione, il cumulo riguarda tutti i contributi versati presso i diversi enti.
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La liquidazione della pensione di vecchiaia in cumulo avviene pro quota in base alle regole delle diverse gestioni. In base a quanto previsto dalla circolare attuativa INPS (140/2017), il diritto alla pensione si matura quando si raggiungono i requisiti minimi (66 anni e sette mesi dal 2018, e 20 anni di contributi), quindi l’INPS a partire dalla maturazione di questo requisito inizierà a versare la sua quota. La parte a carico dell’ENPAF invece decorre da quando l’assicurato raggiunge anche i requisiti per la pensione previsti per i farmacisti. Oltre a quelli sopra descritti (68 anni e quattro mesi di età e 30 anni di contributi), per maturare la quota ENPAF bisogna anche avere almeno due anni di attività professionale ogni tre anni di contribuzione.
Importante: nel calcolo dei 20 anni di contributi si calcolano i versamenti in tute le gestioni di appartenenza (INPS ed ENPAF). Attenzione: solo quando si matura la pensione completa, decorre l’applicazione di eventuali ulteriori istituti giuridici connessi al trattamento, ovvero perequazione automatica, integrazione al minimo, maggiorazione sociale, quattordicesima.
Per la pensione anticipata in cumulo, la regola è che si matura con 42 anni e sette mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e sette mesi per le donne. L’ENPAF precisa che l’anno di prima iscrizione all’ente previdenziale viene considerato intero, mentre per l’ultimo anno occorre valutare il periodo effettivo.
Come detto, il cumulo pensione professionisti vale anche per pensione di inabilità e trattamenti di reversibilità. Il pagamento è sempre effettuato dall’INPS, anche in relazione alle quote di pensione a carico degli altri enti (per questo bisogna attendere le convenzioni). La circolare ricorda infine che è possibile rinunciare a una precedente domanda di totalizzazione, se presentata prima del 2017 e il procedimento non è ancora concluso. Mentre per quanto riguarda la rinuncia a una precedente richiesta di ricongiunzione (che la norma primaria non estende ai professionisti), il recesso a favore del cumulo è consentito solo se la procedura non si è conclusa con il pagamento delle prime tre rate, oppure con una ricongiunzione senza oneri.
ENPAF