Con la circolare n. 48/2017 l’INAIL ha fornito indicazioni operative in tema di tutele dei lavoratori in smart working, o lavoro agile, così come definito dal Jobs Act autonomi (legge n. 81/2017), ed in particolare circa l’obbligo assicurativo, la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa e quella su salute e sicurezza dei lavoratori agili.
Assicurazione INAIL
Il lavoro agile, lo ricordiamo, non è un nuovo contratto di lavoro ma una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato per la quale è prevista una estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche alle prestazioni svolte fuori dai locali aziendali, senza postazione fissa e vincoli di orario. L’Istituto precisa infatti che lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa venire meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo.
Questo significa che vanno tutelati anche gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività in modo flessibile, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Stesso discorso per gli infortuni avvenuti in itinere, ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai locali aziendali, a patto che la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza.
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Premi assicurativi
Dal punto di vista della classificazione tariffaria, l’accordo di smart working non comporta cambiamenti in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo rispetto all’attività svolta in azienda.
Comunicazione smart working
In caso di sottoscrizione di accordi di lavoro agile il datore di lavoro deve darne comunicazione utilizzando il modulo disponibile sul portale Cliclavoro, ma non è necessaria una nuova denuncia ai fini assicurativi se il personale già assicurato con l’Istituto per l’attività svolta in ambito aziendale è adibito in modalità agile alle medesime mansioni, che non determinano una variazione del rischio.
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Informativa scritta
In tema di salute e sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
Monitoraggio
Il Ministero trasmetterà le le informazioni contenute nei modelli presentati dai datori di lavoro anche all’INAIL per il monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.