Il Jobs Act autonomi (legge n. 81/2017) ha dato il via ad una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: lo smart working, o lavoro agile, definito come una forma di lavoro dipendente senza vincoli di orario e di luogo di lavoro, con prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
=> Smart working: fac-simile accordo
Lo smart working prevede, obbligatoriamente, un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro in forma scritta e con alcuni specifici contenuti minimi, ferme restando tutte i diritti e i doveri tipi di un lavoro dipendente (tutele, sicurezza, privacy, ecc.)
L’ accordo di smart working – in via sperimentale adottato in Italia già da numerose realtà, soprattutto di grandi dimensioni – è soggetto a comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro, a partire dal 15 novembre 2017, così come comunicato dall’INAIL con la circolare n. 48/2017, contenente:
- le indicazioni operative circa l’obbligo assicurativo,
- la classificazione tariffaria,
- la retribuzione imponibile,
- la tutela assicurativa
- quella su salute e sicurezza dei lavoratori agili.
=> Lavoro Agile, le istruzioni INAIL
Per comunicare gli accordi sul lavoro agile, i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello disponibile sul sito Cliclavoro, previa autenticazione mediante identità digitale Spid, sistema pubblico d’identità digitale, o credenziali di accesso al portale in caso di consulenti del lavoro e soggetti abilitati delegati dalle aziende sottoscrittrici.
=> Scarica il modulo di comunicazione smart working
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Fonti: INAIL e Cliclavoro.