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Credito Welfare esentasse per il lavoratore

di Anna Fabi

Pubblicato 13 Novembre 2017
Aggiornato 27 Settembre 2018 10:02

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I chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale del “credito Welfare”, anche diversificato tra i dipendenti in funzione degli obiettivi raggiunti.

Rispondendo ad un interpello (n. 904-791/2017) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “credito Welfare” non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Un principio che vale anche se l’azienda prevede una diversificazione dell’ammontare del credito welfare tra i dipendenti in relazione al raggiungimento dei risultati.

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La società proponente l’interpello chiedeva alle Entrate il corretto regime fiscale applicabile al piano biennale di welfare aziendale che era intenzionata a varare. In particolare si trattava di un piano di welfare con carattere premiale ed incentivante, rivolto a tutti i dipendenti ai quali, riconosciuto a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi, veniva messo a disposizione un budget di spesa figurativo, a totale carico del datore di lavoro, da utilizzare su di una piattaforma web dedicata e non rimborsabile se non utilizzato. Si trattava di obiettivi individuali nel primo anno e collettivi nel secondo.

Secondo il parere della Direzione Regionale della Lombardia un piano di welfare così strutturato non sembra essere in contrasto con la finalità delle norme agevolative, dunque ad esso si applicherebbero i benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità per il 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017.

Si tratta di deroghe al principio generale di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante previsto dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente:

“Tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Lo stesso articolo di legge  articolo 51 prevede, ai commi successivi, così come modificati dalle Leggi di Stabilità, delle specifiche deroghe escludendo, in tutto o in parte, dall’imponibilità IRPEF determinate somme o valori percepiti dai dipendenti in ragione del loro rapporto di lavoro.

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Nel caso in esame il piano di welfare rientra tra le agevolazioni previste in ragione del fatto che non è prevista,  in caso di non utilizzo, la conversione del benefit in denaro o un suo rimborso al lavoratore, essendo l’esenzione IRPEF riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non anche alle erogazioni sostitutive in denaro. Tale agevolazione fiscale non si applica infatti alle erogazioni di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente o dai suoi familiari.