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Sgravio contratti di solidarietà​, istruzioni INPS

di Noemi Ricci

Pubblicato 10 Novembre 2017
Aggiornato 15:57

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Le istruzioni INPS per il recupero degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015.

Con la circolare n. 165/2017 l’INPS ha reso note le istruzioni contabili e le modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015 dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984).

=> Guida al contratto di solidarietà difensiva

Il documento fa seguito alle circolari n. 153/2014 e n. 77/2016 con le quali l’INPS ha fornito ai datori di lavoro destinatari dei Decreti Direttoriali di ammissione al beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo a valere, rispettivamente, sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015.

Terminate le operazioni di conguaglio autorizzate con le stesse circolari, effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, è emerso che le misure autorizzate sono risultate superiori a quanto effettivamente speso. Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto e sulla base delle stime operate dall’Istituto, il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo.

=> Guida agli sgravi fiscali per contratti di solidarietà

Le aziende autorizzate alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi del 2014 e del biennio 2014-2015 sono quelle indicate nei due documenti allegati alla circolare. Queste devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato come indicato nella circolare.

Il conguaglio, ovvero il recupero delle risorse residuate dagli anni 2014 e 2015 dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018 (il 16esimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare INPS). L’importo dello sgravio, comunicato ai soggetti ammessi al beneficio, costituisce la massima misura dell’agevolazione fruibile.

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