Con la sentenza n. 20006/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che se il lavoratore, in seguito al licenziamento, firma il verbale di conciliazione automaticamente accetta che venga conclusa la materia del contendere, annullando al contempo anche una eventuale sentenza già emessa in data precedente al verbale stesso.
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Il caso in esame riguarda il ricorso con il quale il lavoratore aveva impugnato il licenziamento imposto dal datore di lavoratore, accolto dalla sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegrazione del posto di lavoro.
Prima dell’appello però il lavoratore aveva sottoscritto con l’azienda un verbale di conciliazione in sede sindacale (art. 411 c.p.c.), con il quale accettava un incentivo all’esodo e rinunciava ad impugnare il licenziamento. In seguito a tale accordo, la Corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere.
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Quindi il lavoratore si era rivolto alla Suprema Corte per ricevere la contribuzione riferita alla sentenza di reintegra.
I giudici supremi tuttavia hanno chiarito che la firma dell’accordo raggiunto tra azienda e lavoratore fa sì che la sentenza di primo grado debba considerarsi completamente superata dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti hanno scelto di dare alla controversia.
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