Pensionati che possono applicare il cumulo fra redditi previdenziali e da lavoro autonomo e obblighi dichiarativi 2017: l’INPS comunica le istruzioni relative alla dichiarazione reddituale obbligatoria per i pensionati a cui ancora si applica il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 503/1992. Il documento di prassi è il messaggio 4189/2017.
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Esenti dal divieto di cumulo
Nella maggioranza dei casi, in realtà, la pensione si può sommare ai redditi da lavoro autonomo e non c’è quindi l’obbligo di presentare all’INPS la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Per la precisione, l’obbligo non riguarda i titolari di:
- pensione di vecchiaia, anche se liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di prepensionamento;
- pensione e assegno di invalidità: se la decorrenza è compresa entro il 31 dicembre 1994, oppure se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 40 anni.
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Obbligo dichiarativo e divieto di cumulo
In pratica, il divieto di cumulo, con conseguente obbligo dichiarativo, riguarda solo chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità (anche privilegiato), se il reddito non è superiore alla pensione minima, o altri trattamenti previdenziali di invalidità diversi dalla pensione di inabilità liquidati con anzianità inferiore a 40 anni di contributi e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994.
Eccezioni al divieto di cumulo
Anche per queste tipologie di pensioni, ci sono delle eccezioni, ovvero dei casi in cui non c’è divieto: se l’attività da lavoro si svolge nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o altre istituzioni pubbliche e private, le indennità di giudici di pace, giudici onorari, e giudici tributari, indennità e gettoni di presenza di percepiti dagli amministratori locali e in generale tutte quelle connesse a cariche pubbliche elettive. Infine, per i dipendenti pubblici, il divieto di cumulo riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità.
Scadenze obbligo dichiarativo e sanzioni
Per coloro ai quali ancora si applica il divieto, la presentazione della dichiarazione all’INPS deve avvenire entro il 31 ottobre 2017 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi), deve contenere i redditi da lavoro autonomo – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali – e il reddito d’impresa al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
La dichiarazione si presenta online, autenticandosi con PIN dispositivo e seguendo il percorso: servizi online per il cittadino, Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello si sceglie la Campagna di riferimento 2017 (dichiarazione redditi per l’anno 2016). In alternativa, è possibile rivolgersi a CAF o professionisti abilitati.
La mancata presentazione è sanzionata con una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione, che sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione.
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili vengono calcolate dall’INPS sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno, che si presenta con le stesse modalità sopra descritte. Verrà poi effettuato il conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti nel 2017 (che vanno comunicati anche se non ci sono variazioni rispetto a quelli a preventivo).
INPS.