Per i genitori lavoratori la legge prevede specifiche misure di conciliazione tra vita professionale e familiare che non si rivolgono solo alla madre ma anche al padre, anzi negli ultimi anni sono stati diversi i provvedimenti volti ad estendere e potenziare le tutele nei loro riguardi.
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Requisiti
In particolare, il padre lavoratore ha diritto di fruire dei riposi orari per allattamento e al riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore di riposo nelle seguenti situazioni:
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, anche se si tratta di madre lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa in quanto appartenente a categoria di lavoratori non aventi diritto ai congedi per allattamento (lavoratrici domestiche o a domicilio). Questa ipotesi non comprende il caso della madre che non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa;
- nel caso di madre lavoratrice non dipendente, ovvero artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata (a progetto), libera professionista (con o senza cassa) ma anche casalinga indipendentemente dalla sussistenza di situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino (sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato ripresa dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 19605/2009 e dalla circolare INPS n. 118/2009);
- in caso di morte o di grave infermità della madre, indipendentemente dal fatto che sia stata, o meno, lavoratrice dipendente;
- in caso di figli affidati al solo padre (questa ipotesi è equiparata quella del decesso o grave infermità della madre, indipendentemente dalla condizione di lavoratrice);
- in caso di parto plurimo.
=> Buoni pasto in allattamento: le regole
I riposi per allattamento possono inoltre essere fruiti dal lavoratore padre in alternativa alla madre se questa non se ne avvale in quanto è in congedo di maternità o parentale per un altro figlio.
Casi di esclusione
Diversamente dal caso della lavoratrice madre, che ha diritto ad usufruire dei riposi durante il congedo parentale del padre, i permessi per allattamento del padre non spettano in caso di congedo per maternità o parentale della madre, neanche se la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti part-time di tipo verticale di tipo settimanale, mensile o annuale, etc.).
Domanda e documentazione
La domanda di permesso per allattamento da parte del padre deve essere presentata all’INPS e al proprio datore di lavoro con modalità diverse a seconda dell’ipotesi che dà diritto al beneficio. Alla domanda vanno sempre allegati:
- il certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o una certificazione attestante gli stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva;
- l’impegno del richiedente a comunicare eventuali variazioni successive.
=> INPS: maternità e congedi parentali, la domanda
In base ai specifici casi vanno inoltre allegati diversi documenti.
In caso di affidamento dei figli al padre:
- un provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre;
In caso di morte della madre:
- certificazione, o dichiarazione sostitutiva, di morte della madre;
In caso di grave infermità della madre:
- certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre;
In caso di riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice dipendente e nel caso di parto plurimo:
- dichiarazione della madre relativa alla non fruizione delle ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro;
- impegno di entrambi i genitori, padre e madre, a comunicare eventuali variazioni successive.
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente:
- dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente;
- dall’impegno di entrambi i genitori, padre e madre, a comunicare eventuali variazioni successive.