I titolari di indennità di disoccupazione NASpI sono obbligati a comunicare all’INPS il sopraggiungere di eventi che possano influire sul pagamento della disoccupazione, come malattia e il ricovero in ospedale, utilizzando il modello di comunicazione NASpI Com.
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In passato, con riferimento alla vecchia indennità di disoccupazione, l’INPS aveva infatti chiarito che l’indennità non è dovuta nel periodo in cui il disoccupato si trovi in malattia, se questa è indennizzata dall’Istituto stesso, oppure se è ricoverato in un ospedale, una casa di cura o una differente struttura per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l’assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare. In pratica la NASpI non viene erogata se il disoccupato percepisce una diversa indennità o una prestazione da parte dell’INPS, dall’INAIL – se si tratta di malattia professionale – o di un diverso ente previdenziale o assistenziale.
In caso di malattia insorta durante il periodo in cui si percepisce la NASpI, ma entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata della malattia indennizzata (o dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale) e al termine viene ripresa per la parte residua.
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Allo stesso modo nel caso in cui si verifichi, durante il rapporto di lavoro successivamente cessato o entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, una malattia indennizzabile dall’INPS, o un infortunio sul lavoro o una malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda di disoccupazione rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento.
Quindi la NASpI decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di fine del periodo di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro tale termine;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque entro i 68 giorni previsti dalla normativa vigente.
Tutto questo vale solo nel caso in cui il rapporto di lavoro cessato sia a tempo indeterminato; in caso di lavoro a termine, una volta terminato il rapporto non si ha diritto all’indennità di malattia anche se si ha diritto alla NASpI.
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Per scaricare e compilare il modulo NASpI Com visitare il sito INPS.