I lavoratori di aziende agricole con contratto a tempo indeterminato che perdano la propria occupazione involontariamente non hanno accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) che dal 1° maggio 2015 ha preso il posto dell’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e che vede esclusi anche i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto, i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
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Sussidi disoccupazione in agricoltura
Con esplicito riferimento ai lavoratori agricoli, la normativa prevede specifici sussidi di disoccupazione, come spiega l’INPS sul proprio sito istituzionale:
“I lavoratori agricoli beneficiano di ammortizzatori sociali diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica. Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non sono state riformate negli ultimi anni”.
Requisiti disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola spetta ai dei lavoratori agricoli che rientrino in una delle seguenti categorie:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Come requisiti vengono inoltre richiesti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Sono utili al raggiungimento di questo requisito anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
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Esclusi disoccupazione agricola
Sono invece esclusi dalla disoccupazione agricola:
- i lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
- coloro che si dimettono per giusta causa.
Disoccupazione agricola: quanto spetta
L’indennità di disoccupazione agricola è pari per la generalità dei lavoratori agricoli al 40% della retribuzione di riferimento e viene riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si devono detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio;
- le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.;
- quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc.
Dall’importo spettante viene inoltre detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà, per un numero massimo di 150 giorni.
Solo per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva senza trattenute per contributo di solidarietà.
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Domanda di disoccupazione agricola
La domanda di disoccupazione agricola va presentata telematicamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione:
- utilizzando i Servizi telematici INPS accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- mediante enti di patronato;
- chiamando il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Stesse modalità e scadenze anche per gli eredi del lavoratore agricolo titolare di disoccupazione agricola deceduto.
La disoccupazione agricola viene erogata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione e determina automaticamente l’, utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo.
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