La continuità della prestazione non è indispensabile per stabilire la natura subordinata di un rapporto di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza n. 23056/2017 che ha dato ragione a una lavoratrice sulla natura di lavoro dipendente dell’attività di cameriera al piano in un albergo, svolta per circa quattro anni (dopo i quali era intervenuta la regolarizzazione). L’azienda riteneva occasionale le prestazioni svolte prima dell’assunzione, perché non caratterizzate da continuità giornaliera o da una disponibilità continuativa.
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In pratica, la lavoratrice dal 2003 al 2007 aveva svolto l’attività in base alle necessità aziendali e alla propria disponibilità, per poi essere regolarmente assunta nel 2007. La Corte (sentenza 23056/2017) ha rilevato che in questo periodo l’attività, pur discontinua, è sempre proseguita. E ha stabilito che:
“L’elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro a chiamata o intermittente, o anche di part time verticale“.
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L’articolo 2094 del codice civile, prosegue la sentenza, non comporta:
“Necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata, con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro”.
Il riferimento è all’articolo del codice civile che definisce il rapporto di lavoro dipendente nel seguente modo:
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Quindi, la modalità temporale di svolgimento della prestazione non esclude l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato:
“Sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti”.
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