Dal 1° dicembre 2017 la procedura per il riconoscimento dello stato di disoccupato, che garantisce l’accesso ad alcune prestazioni sociali è cambiata. La principale novità per la DID-online (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) riguarda il fatto che il cittadino è considerato in stato di disoccupazione solo nel caso in cui sia riscontrabile all’interno della SAP (scheda anagrafica) l’identificativo univoco della DID rilasciata.
Il Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN) provvede inoltre ad inserire, all’interno della sezione 2 della SAP, i seguenti ulteriori campi: Indice di Profiling, Data DID, Data Evento.
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A spiegarlo è la circolare n. 1 del 2017 dell’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione del Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n.183).
L’Agenzia rammenta che è possibile procedere con la registrazione come disoccupato sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino.
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L’ANPAL ricorda inoltre che per essere collocati in stato di disoccupazione nel collocamento ordinario, secondo quanto previsto dal Jobs Act, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere privi di impiego;
- aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID).
Presso i centri per l’impiego il disoccupato potrà quindi stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l’inserimento nel mercato del lavoro.
L’ANPAL ricorda che chi beneficia di una prestazione di sostegno al reddito non deve inserire la DID sul portale ANPAL, perché la presentazione all’INPS di una domanda di NASpI, di Dis-coll, o di indennità di mobilità equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l’impiego.