La retroattività dell’APe Volontaria al primo maggio 2017 è facoltativa, è possibile estinguere in anticipo il debito o interrompere il trattamento in caso di pensione diretta prima di quella di vecchiaia, l’importo minimo dell’anticipo è di 150 euro al mese, la rata di restituzione non può superare il 30% dell’assegno pensionistico, mentre gli adeguamenti alle aspettative di vita si sommano ai 3 anni e 7 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico: sono alcune delle precisazioni contenute nel decreto sull’APe volontaria, firmato il 4 settembre e ancora atteso in Gazzetta Ufficiale.
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Le anticipazioni sono di PensioniOggi.it, che pubblica in anteprima il testo del provvedimento, un DPCM costituito da 20 articoli più un allegato contenente il fac-simile di domanda di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Requisiti APe Volontaria
L’APe volontaria è un anticipo sulla pensione, da restituire – in rate mensili per venti anni – al momento in cui si matura il trattamento di vecchiaia. Il riferimento legislativo sono i commi 166 e seguenti della Legge di Stabilità 2017. Requisiti: età di 63 anni, almeno 20 anni di contributi; un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo; non più di 3 anni e 7 mesi dalla maturazione della pensione di vecchiaia, tenendo conto di eventuali incrementi (scatti età pensionabile) per adeguamento alle aspettative di vita.
Il trattamento è riservato agli iscritti all’INPS, alle forme sostitutive AGO e alla gestione separata. Esclusi: non possono chiedere l’APE gli iscritti alle gestioni previdenziali del professionisti.
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Retroattività
E’ confermata la possibile retroattività del trattamento al primo maggio 2017 (data di entrata in vigore della legge di riferimento) per gli aventi diritto all’APE di mercato fin da quella data. Contrariamente a quanto stabilito per l’APe Sociale, non è automaticamente riconosciuta ma è prevista su base volontaria (in modo che il lavoratore possa scegliere l’opzione più conveniente). La richiesta deve però essere fatta entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, e contestualmente alla domanda di APE. Chi presenta l’istanza in data successiva, evidentemente, non potrà più chiedere al retroattività.
Incompatibilità soft
Confermata l’incompatibilità dell’APE Volontaria con altre pensioni dirette. Qui c’è una novità: è previsto che, nel caso in cui un lavoratore che percepisce il prestito inizi a prendere una pensione, l’APE si interrompa e venga rideterminato il piano di rientro. In questo caso, si interrompe l’APE, viene rideterminato il piano di restituzione delle rate e l’assicurazione restituisce la parte spettante.
E’ un punto importante perché la legge primaria non contiene questa specificazione (mentre prevede che l’APe Sociale si interrompa automaticamente in caso di maturazione del diritto a pensione anticipata). Il punto è il seguente: l’APE Volontaria si può chiedere per raggiungere la pensione di vecchiaia (non la pensione anticipata). Però, il decreto attuativo specifica che esiste al possibilità di scelta nel caso in cui la pensione anticipata (o un’altra forma di pensione diretta) venga maturata e richiesta prima della pensione di vecchiaia.
E’ anche possibile, in ogni momento, procedere con l’estinzione anticipata del prestito interrompendo il prestito: in questo caso, la domanda di pensione di vecchiaia presentata contestualmente alla richiesta di APe si considera priva di effetti.
Scatti ISTAT
Precisazione importante per quanto riguarda i 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia: gli eventuali aumenti delle aspettative di vita, successivi alla domanda, non rilevano ai fini del requisito (nel senso che conta la distanza prevista al momento in cui si presenta la domanda). Nel momento in cui scattano, però, determinano un allungamento del periodo di APe, con conseguente rideterminazione del prestito e delle rate.
Prestazione
L’importo minimo è pari a 150 euro al mese, il massimo non può superare le seguenti percentuali:
- 75% della pensione se l’APe dura più di 36 mesi (tre anni);
- 80% per una durata compresa fra 24 e 36 mesi (due e tre anni);
- 85% se l’Ape dura da uno a due anni;
- 90% nel caso in cui si richieda un anticipo inferiore a 12 mesi (è necessario un minimo di sei mesi).
Bisogna anche tener conto del fatto che la rata di ammortamento mensile non possa superare il 30% della pensione, al netto di eventuali altri rate per debiti erariali, assegni divorzili per il mantenimento di coniugi o figli.
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Domanda APE Volontaria
La domanda si presenta all’INPS, direttamente o tramite intermediari, utilizzando il modello specifico allegato al decreto attuativo. Entro 60 giorni l’INPS comunica la certificazione del requisiti, gli importo minimo e massimo di APe ottenibili o l’eventuale rigetto della domanda per mancanza di requisiti. Ottenuta la certificazione INPS, si presenta la domanda di APe volontaria vera e propria, utilizzando l’identità SPID di secondo livello, con firma elettronica.
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La domanda specifica la quota di APE che si intende chiedere, contiene la proposta del contratto di finanziamento (con un istituto privato, scelto fra quelli che aderiscono aspecifica convenzione), l’assicurazione contro il rischio di premorienza la domanda di accesso al fondo di garanzia. Contestualmente, bisogna presentare domanda di pensione di vecchiaia (in modo che sia garantita la durata massima del trattamento).
Le rate di ammortamento annuali saranno 12. Quindi, la tredicesima mensilità pensionati resterà piena. L’INPS pubblicherà sul portale uno strumento di simulazione per calcolare la rata di ammortamento in funzione dell’APE che viene richiesto.