Con una nota interna l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito al personale ispettivo (INL, INPS e INAIL) attività formativa in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, con specifico riferimento all’impiego dei lavoratori “in nero”.
Regolarizzazione dei lavoratori
Tra i vari chiarimenti offerti dalle FAQ dedicate all’argomento presenti nel documento, l’Ispettorato precisa che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato in caso di regolarizzazione dei lavoratori “in nero”.
L’Ispettorato chiarisce che, essendo il contratto di apprendistato un contratto subordinato a tempo indeterminato, esso può essere utilizzato, ricorrendone i presupposti, ai fini della regolarizzazione dei lavoratori.
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In caso di lavoratore trovato “in nero” ma assunto full time presso altro datore di lavoro, se sussisteno le condizioni, il provvedimento di sospensione va comunque adottato e la sua revoca avverrà sulla base della regolarizzazione del periodo “in nero” già lavorato e accertato dall’organo di vigilanza. Non sarà invece possibile per il datore di lavoro instaurare, per il periodo successivo, un rapporto di lavoro nella misura in cui ciò determinerebbe una violazione della disciplina in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003. In questi casi, evidentemente, l’importo della maxisanzione andrà direttamente calcolato secondo i parametri di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 in quanto non si è adempiuto alla diffida.
Il datore di lavoro che, a seguito di provvedimento di sospensione non revocato, decide di sospendere l’attività deve continuare a versare i contributi ai lavoratori regolari in forza, salvo definitiva cessazione dell’attività.
Sorveglianza sanitaria e formazione e informazione
Viene inoltre precisato, richiamando la nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 del Ministero del lavoro, che la regolarizzazione dei lavoratori comporta una verifica degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione “con specifico riferimento al settore dell’edilizia” e cioè in quell’ambito nel quale il personale ispettivo è “organo di vigilanza”. Pertanto la verifica di tali adempimenti, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, va effettuata con esclusivo riferimento alla edilizia e alle altre attività indicate all’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008.
Base di computo dei lavoratori
Ricordando che l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che venga disposto il provvedimento di sospensione quando si sia riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, viene chiarito che i lavoratori distaccati andranno considerati lavoratori presenti sul posto di lavoro e dovranno essere computati nella base di calcolo ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti del distaccatario che ne è l’effettivo utilizzatore.
Inoltre, per evitare possibili comportamenti “opportunistici” da parte del datore di lavoro sottoposto ad ispezione, la base di computo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori “in nero” ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione dovrà essere individuata dall’ispettore alla luce della “fotografia” di quanto riscontrato al momento dell’ingresso in azienda, senza conteggiare eventuali lavoratori sopraggiunti nel corso dell’accesso ispettivo.
Il socio amministratore, come chiarito con nota prot. 7127 del 28/04/2015 del Ministero del lavoro, non rientra nella nozione di lavoratore ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, non va computato nella base di calcolo.
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Collaborazione autonoma occasionale genuina
L’INL ricorda poi cosa si intende per collaborazione autonoma occasionale genuina ex art. 2222 c.c. richiamata dalla circolare MLPS n. 33/2009, in presenza della quale non si deve procedere con la sospensione: ai sensi dell’art. 2222 c.c., il contratto d’opera si configura “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale sono, pertanto:
- prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
- corresponsione di un corrispettivo.
Si rammenta sul punto la circolare MLPS n. 16/2012 con cui la D.G. per l’Attività ispettiva ha fornito ulteriori indicazioni operative in materia di lavoratori autonomi nei cantieri edili.