Le domande di ricongiunzione contributi presentate fino al 30 luglio 2010 devono considerarsi gratuite ma il lavoratore deve chiedere all’INPS di riesaminarle, mentre restano onerose quelle successive: lo prevede l’istituto di previdenza in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la retroattività della norma che imposto un costo (salato) all’operazione.
Si tratta dell‘articolo 12, comma 12 septies, del decreto legge 78/2010, in base al quale a decorrere dal primo luglio 2010 alle ricongiunzioni dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali (di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 29/1979) si applicano le disposizioni sulla ricongiunzione onerosa (di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge 29/1979). La Corte Costituzionale, con sentenza 147/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo sopra citato limitatamente alla parte in cui prevede l’onerosità della ricongiunzione anche per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010.
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Il motivo è che la legge era entrata in vigore il 31 luglio 2010 e di conseguenza ha avuto un effetto retroattivo per le richieste di ricongiunzione presentate nel luglio 2010, vanificando, di fatto, si legge nella sentenza,
«l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda. L’esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge 30 luglio 2010, n.122 sono entrate in vigore».
Traduzione: i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione nel luglio 2010 potevano legittimamente contare sul fatto che l’operazione fosse gratuita. L’onerosità non può che entrare in vigore successivamente all’entrata in vigore della legge che la prevede. La conseguenza, sottolinea l’INPS con la circolare 116/2017, è che
«le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 nel periodo dall’01 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della legge n.122/2010; quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso».
Nel caso in cui ci siano domande presentate nel luglio 2010 e non ancora definite, l’istituto provvederà quindi a considerarle automaticamente a titolo gratuito. Le domande che invece erano state regolate in base norma che ora è stata dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempre ché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria».
Attenzione: significa che il riesame di queste domande non avviene automaticamente in seguito alla sentenza della orte, ma è l’iscritto che deve fare richiesta all’INPS di rivedere la propria posizione. Nel caso in cui ci sia però una sentenza passata in giudicato che stabilisce la legittimità della ricongiunzione onerosa, prevale quest’ultima e quindi non è possibile chiedere di riesaminare la pratica. Se invece ci sono ricorsi amministrativi ancora pendenti, devono essere riesaminati sulla base dei nuovi criteri. Stesso discorso per le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
INPS