L’APE Sociale per i caregiver spetta anche nel caso in cui ci sia un altro familiare che sta utilizzando i permessi previsti dalla 104/92 per l’assistenza allo stesso congiunto con handicap grave: è una delle precisazioni fornite dall’INPS con le FAQ sull’anticipo pensionistico a carico dello Stato. Il chiarimento è importante perché la legge prevede che è possibile chiedere l’APE Sociale da parte di un solo parente di primo grado del soggetto portatore di handicap. Un paletto che poteva far sorgere il dubbio di incompatibilità legato anche all’utilizzo dei permessi mensili per l’assistenza ai familiari disabili.
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Si tratta della tipologia di lavoratori compresi nella lettera b del comma 179 della legge 232/2016 (Stabilità 2017), che stabilisce l’accesso all’APe Sociale, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e di almeno 30 anni di contributi, per coloro che assistono e convivono da almeno sei mesi un familiare affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/2016, rientrante fra coniuge, partner in unione civile, parente di primo grado (genitori e figli).
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Non rileva il fatto che il lavoratore sia dipendente o autonomo (come invece avviene per altre tipologie di ammessi all’indennità di pensione anticipata, ovvero disoccupati e addetti a mansioni gravose). Il DPCM (decreto presidenza consiglio dei ministri) attuativo pone come unico motivo ostativo la circostanza che «per il medesimo soggetto con handicap grave, altro parente di primo grado stia già godendo dell’indennità di ape sociale», mentre «il fatto che un altro familiare, lavoratore dipendente, goda dei permessi previsti dalla legge 104 non impedisce al lavoratore autonomo l’accesso al beneficio». Stesso discorso per i permessi giornalieri (sempre previsti dalla legge 104), o per il congedo straordinario.
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In relazione ai caregiver, le FAQ specificano che il requisito dei sei mesi di assistenza al parente convivente si calcola a partire dalla data del verbale o certificato provvisorio che attesta la condizione di handicap, e la domanda di APe sociale. Se i sei mesi non sono ancora trascorsi, la domanda verrà respinta. Potrà essere presentata una nuova nel momento in cui viene definitivamente perfezionato il requisito.
Ricordiamo che il termine per le domande 2017 è sabato 15 luglio. E’ comunque possibile presentare validamente un’istanza anche in data successiva, purché entro il 30 novembre 2017, che però verrà lavorata dall’INPS solo se le richieste arrivate entro la scadenza primaria del 15 luglio non esauriscono le risorse disponibili. Se il requisito dei sei mesi viene maturato successivamente al 15 luglio 2017, e la domanda presentata successivamente nel 2017 non viene accolta per esaurimento risorse, è possibile chiedere l’APe Sociale nel 2018, presentando domanda dal primo gennaio al 31 marzo.