Voucher casi particolari: Agricoltura e PA

di Anna Fabi

Pubblicato 14 Luglio 2017
Aggiornato 26 Settembre 2018 11:45

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Guida all'utilizzo del contratto di prestazione occasionale (PrestO) che ha sostituito i buoni lavoro per le imprese agricole e le PA.

Il Dl 50/2017, articolo 54 bis, ha previsto nuove norme per il lavoro occasionale introducendo un libretto famiglia, con voucher da 10 euro all’ora, per le famiglie, e un contratto di prestazione occasionale (PrestO) per le PMI fino a cinque dipendenti, o meglio: non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per le imprese di maggiori dimensioni vengono aboliti i voucher lavoro. Regole specifiche sono inoltre state definite per il settore agricolo e per la Pubblica Amministrazione.

Settore agricolo

Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali vige inoltre per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le imprese del settore agricolo possono utilizzare i buoni lavoro solo per le seguenti categorie di lavoratori,che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • studenti con meno di 25 anni di età;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all’ ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per quanto riguarda i compensi minimi, nel settore agricolo questi vengono determinati in base all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rimane il vincolo di non scendere sotto la misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La durata della prestazione non può superare i tre giorni.

=> Lavoro occasionale: PrestO nel dopo voucher

Pubbliche Amministrazioni

Anche le PA possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, indipendentemente dal numero di dipendenti, ma solo per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.